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Data: 16/08/2017 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Dal prossimo 29 agosto gli avvocati e gli altri professionisti non potranno più sottrarsi dal fare un preventivo ai propri clienti, ai quali andranno indicate anche le specializzazioni eventualmente conseguite e i propri titoli. Lo prevede la legge per il mercato e la concorrenza, qui sotto allegata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 189 del 14 agosto 2017. Forma scritta e articolataIn particolare, il provvedimento accoglie il rilievo segnalato al Parlamento dall'Antitrust nel 2014 e obbliga i professionisti a rendere del tutto trasparente la fase di avvio dei rapporti con i propri clienti. Così, i costi previsti per la prestazione, da fine mese dovranno necessariamente essere indicati per iscritto, articolando nel dettaglio le diverse voci di spese. Consulenza legaleLa recente legge, nell'ottica di preservare e garantire la concorrenza, non si è spinta però sino al punto di eliminare la riserva di competenza per gli avvocati per la consulenza legale e stragiudiziale, che continuerà ad essere esclusiva degli iscritti all'albo forense nonostante le pressioni in senso contrario dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Società tra avvocatiIl legislatore, occupandosi di concorrenza, ha anche provveduto a sancire che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito alle società di persone, alle società di capitali e alle società cooperative, iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui la società ha sede, con possibilità di soci di capitale purché gli avvocati rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto e ferma restando la personalità della prestazione professionale anche se questa è conferita formalmente alla società. La partecipazione societaria non è consentita per interposta persona o per il tramite di trust o società fiduciarie. |
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