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Data: 17/08/2017 18:30:00 - Autore: Giampaolo Morini
Pignoramento conto corrente cointestato: limiti[Torna su]
Se il debitore non paga quanto dovuto nel termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può scegliere di soddisfare il proprio credito aggredendo un qualsiasi bene di proprietà del primo, quindi anche il denaro, senza che a ciò osti la circostanza che lo stesso sia depositato su un conto corrente cointestato, al quale quindi può accedere e del quale può disporre anche un altro soggetto. Il pignoramento del conto cointestato, tuttavia, non è possibile per l'intero ma solo entro il valore della quota del debitore (se i cointestatari sono due, quindi, nella misura del 50%). La quota del debitore esecutato[Torna su]
La banca, infatti, come regola generale assume la custodia della quota di conto corrente di pertinenza di ciascun cointestatario (e quindi anche di quello esecutato) determinandola presuntivamente a norma dell'art. 1298 c.c.. Tale norma, in particolare, stabilisce che "nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi" e che "Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente". Sul punto giunge in soccorso anche una risalente, e preziosa, sentenza del Tribunale di Genova, del 10 luglio 1951, ove si legge che "in un deposito in conto corrente cointestato a più persone con facoltà per ciascuna di esse di compiere, anche separatamente, operazioni, il creditore di una di esse non può pignorare presso la banca l'intera somma portata in deposito, ma soltanto la quota di spettanza del suo debito determinata secondo il principio posto dall'art. 1101 c.c., secondo il quale le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali". La determinazione della misura del pignoramento[Torna su]
La circostanza che sia possibile pignorare il conto corrente cointestato solo entro i limiti della quota di spettanza del debitore, non vuol dire necessariamente che il pignoramento non riesca a soddisfare le ragioni del creditore. Per fare chiarezza, facciamo un esempio. Se il conto corrente ha una giacenza di 5mila euro e i cointestatari sono due, la somma aggredibile dal creditore è pari a 2.500 euro. Ciò posto, se il credito di quest'ultimo è pari a 1.000 euro, egli potrà agire pignorando 1.500 euro, ovverosia il credito aumentato della metà, come previsto dalla legge. In tal modo, sarà integralmente soddisfatto. Chiaramente, se viceversa il debito è maggiore della metà della giacenza, dal pignoramento del conto corrente cointestato il creditore non potrà ricavare quanto necessario per veder integralmente soddisfatte le proprie ragioni. Conto cointestato: la quota non pignorata[Torna su]
In caso di pignoramento del conto corrente cointestato fatta nel rispetto dei limiti sopra visti, vi è quindi una quota del conto medesimo che resta pienamente disponibile. Essa può essere prelevata e utilizzata non solo dal correntista non debitore ma anche dal debitore stesso. Infatti, nei rapporti bancari vige il principio di solidarietà attiva, in forza del quale la banca non può rifiutarsi di consentire a uno dei cointestatari di disporre del conto cointestato, neanche se una quota dello stesso risulta pignorata (in tal caso, ovviamente, tenendo conto del pignoramento stesso). Chiaramente, se è il debitore a disporre delle somme "libere", resta fermo il diritto dell'altro cointestatario di chiedere la loro restituzione, dimostrando che le stesse fanno parte della sua quota di conto. A tale ultimo proposito, appare utile citare quanto sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 77/2018, ove si legge che "ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto". Pignoramento conto cointestato ex Equitalia[Torna su]
Le regole appena viste valgono anche nel caso in cui il creditore pignorante sia rappresentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia). Peraltro, in caso di conto corrente cointestato non vale neanche la "regola" che, nei pignoramenti dei conti non cointestati, consente all'Agenzia delle entrate di soddisfare il proprio credito senza che sia stata preventivamente celebrata una apposita udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, che dispone l'assegnazione delle somme. Di conseguenza, per poter ottenere l'assegnazione delle somme a seguito di pignoramento del conto corrente cointestato, a prescindere da chi sia il creditore, è necessario:
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