Data: 18/08/2017 20:20:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - Le ipotesi di responsabilità della banca nei confronti dei clienti sono da tempo giudicate dalla Corte di Cassazione (tra le altre, con le sentenze n. 2058/2000; 12093/2001; 4571/1992) in maniera molto rigorosa e richiedendo un grado elevato di diligenza.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

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Prima di addentrarci nell'analisi dei diversi obblighi gravanti sulla banca, occorre precisare che, in ipotesi di loro violazione, in capo all'istituto possono sorgere, cumulativamente, responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

In tal senso, la Cassazione si è espressa già da tempo, affermando (nella sentenza n. 343/1993) che: "l'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello "status" dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale; ove poi lo stesso comportamento, risalente al medesimo autore, appaia lesivo pure di clausole contrattuali, l'imprenditore bancario è anche contrattualmente responsabile".

Responsabilità della banca: obbligo di diligenza

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Tornando all'analisi degli obblighi, possiamo innanzitutto rilevare che, nel settore bancario, l'obbligo di diligenza è valutato tenendo conto del ruolo assunto dalla banca, che, sul piano funzionale, risulta preminente.

Ad esempio, la Cassazione ha affermato (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343; Cass. 8 gennaio 1997, n. 72) "che sebbene nel nostro ordinamento giuridico non esista un dovere generale di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, vi sono molteplici situazioni dalle quali possono nascere, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole d'azione, la cui inosservanza integra gli estremi di una omissione imputabile e la conseguente responsabilità civile. In particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo. Il dovere primario dei soggetti dell'ordinamento bancario, informato alla tutela dell'interesse pubblico collegato alla raccolta del risparmio ed alla erogazione del credito ... consiste in una corretta erogazione del credito, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell'utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche".

La diligenza del bonus argentarius

In altri termini è stato ritenuto che, per il carattere dell'attività svolta dalle banche, a queste è richiesto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere, ovverosia la cd. diligenza del Bonus argentarius, che deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche nel compimento di ogni altro atto od di operazione posta in essere dalla banca nello svolgimento della propria attività.

Responsabilità della banca: obbligo di informazione

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Particolarmente importante è l'obbligo di informazione gravante sulla banca, in quanto l'informazione serve a identificare con precisione cosa la banca vuole dal cliente e permette a quest'ultimo di compiere consapevolmente le proprie scelte.

Responsabilità della banca: consegna della documentazione

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Inoltre, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione con sentenza n. 12093 del 27.09.2001, tra i più generali doveri di buona fede rientra anche quello di consegnare al cliente la documentazione relativa al rapporto concluso, dovere che trova la sua corrispondenza negli artt. 1374, 1375 e 119 TUB che sanciscono un vero e proprio diritto soggettivo del cliente a farsi consegnare tale documentazione.

L'eventuale violazione di tale diritto potrà quindi generare una ipotesi di responsabilità contrattuale da inadempimento ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per la violazione del generale principio del neminem ledere nell'ambito del c.d. culpa in omittendo.

Il provvedimento della Banca d'Italia

Quanto all'obbligo di consegna della documentazione si ricorda altresì l'Allegato 1 del Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009, che alla sez II § prevede che: "Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi (2). La consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla richiesta. Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un'istruttoria, il cliente può scegliere tra: i) la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo); ii) la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente. Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio. Negli altri casi la consegna è sempre gratuita. La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta fuori sede".

Responsabilità della banca: i principali strumenti di trasparenza

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I principali strumenti di trasparenza sono individuati dalla Banca d'Italia nei seguenti:

  • forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;
  • requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;
  • forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale;
  • regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;
  • requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti.

Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali nella fase precontrattuale sono:

  • i documenti contenenti i principali diritti del cliente;
  • il "foglio informativo", contenente informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto, nonché il "foglio comparativo dei mutui offerti".

Gli intermediari mettono, devono mettere a disposizione della clientela "Guide"concernenti:

  • i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat, Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;
  • i mutui ipotecari offerti ai consumatori;
  • l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario).

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi, 7 55049 Viareggio (LU)

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giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


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