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Data: 30/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it Ove il giudice di merito abbia rispettato i criteri di valutazione dell'impossibilitą di deambulazione o dell'incapacitą di compimento degli atti quotidiani della vita imposti dall'art. 1 della Legge 18/80, citato, e abbia giustificato con congrua motivazione tale valutazione non e' sindacabile in sede di legittimitą per tale valutazione, in quanto essa costituisce un accertamento di fatto. Nella specie la Corte d'Appello di Milano, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, aveva accertato in fatto, sulla base della disposta consulenza tecnica, che l'impossibilitą di deambulazione della S.L. era costituita dal fatto che essa poteva compiere da sola entro le mura domestiche soltanto qualche passo e che, in ogni caso, non poteva uscire di casa se non accompagnata, dipendendo ?totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni?. Correttamente, pertanto, tale situazione si era concretizzata per la Corte di merito in una impossibilitą di deambulazione autonoma tutelabile dall'art. I della L. li febbraio 1980, n. 18, citato, con la concessione dell'indennitą di accompagnamento. LaPrevidenza.it, 12/09/2005 Cassazione, Sez. civili, Sentenza 27.04.2004 n° 8060 |
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