Data: 30/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Ove il giudice di merito abbia rispettato i criteri di valutazione dell'impossibilit� di deambulazione o dell'incapacit� di compimento degli atti quotidiani della vita imposti dall'art. 1 della Legge 18/80, citato, e abbia giustificato con congrua motivazione tale valutazione non e' sindacabile in sede di legittimit� per tale valutazione, in quanto essa costituisce un accertamento di fatto. Nella specie la Corte d'Appello di Milano, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, aveva accertato in fatto, sulla base della disposta consulenza tecnica, che l'impossibilit� di deambulazione della S.L. era costituita dal fatto che essa poteva compiere da sola entro le mura domestiche soltanto qualche passo e che, in ogni caso, non poteva uscire di casa se non accompagnata, dipendendo ?totalmente dagli altri per spese e approvvigionamenti esterni?. Correttamente, pertanto, tale situazione si era concretizzata per la Corte di merito in una impossibilit� di deambulazione autonoma tutelabile dall'art. I della L. li febbraio 1980, n. 18, citato, con la concessione dell'indennit� di accompagnamento. LaPrevidenza.it, 12/09/2005 Cassazione, Sez. civili, Sentenza 27.04.2004 n� 8060
Tutte le notizie