Data: 18/08/2017 20:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Possibilità per il minore vittima dei bulli online di chiedere la rimozione dei dati, ma anche ammonimento dei bulli da parte del questore, e responsabilità in sede civile per l'istituto scolastico. Sono questi i capisaldi della legge n. 71/2017 (sotto allegata), la prima in Europa a tipizzare le condotte dei cyberbulli e a prevedere una rete di strumenti preventivi al fine di "contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione di interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche".

Il minore stesso può chiedere la rimozione dei dati

In base al nuovo dispositivo il minore che abbia compiuto 14 anni può inoltrare un'istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network per la rimozione dei dati. Lo stesso potrà chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali, a prescindere dal fatto che sia stato integrato o meno un reato. La richiesta dovrà essere presa in carico dal sito o dal social network entro 24 ore e bisognerà provvedere nelle successive 48. In caso contrario il minore potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che dovrà provvedere entro 48 ore.

Cyberbulli: la scuola risponde in sede civile

Si stringe la rete di protezione degli istituti scolastici. Ogni scuola dovrà individuare tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Questo tipo di norma faciliterebbe l'onere della prova delle vittime di cyberbullismo, fornendo indicatori sui quali fondare la responsabilità per fatto illecito degli insegnanti per carente vigilanza. Nei casi di cyberbullismo la scuola è chiamata a rispondere civilmente (articolo 28 della Costituzione e articolo 61/2 della legge 312/80) in virtù del rapporto organico del personale dipendente. Inoltre, con la nuova normativa, la mancata nomina di un referente scolastico inciderebbe sull'affermazione di responsabilità degli istituti scolastici, sui quali pesa questo onere specifico. Infine il dirigente scolastico è tenuto ad avvisare i genitori qualora venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo e di avviare progetti educativi mirati. La nuova legge ha stabilito l'intervento diretto del preside soltanto nei casi in cui il fatto non costituisca reato, in modo da evitare sovrapposizioni con l'azione penale. Gli istituti scolastici dovranno integrare i propri regolamenti con specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo e precisando le sanzioni disciplinari da applicare ai casi concreti.

L'ammonimento del questore

Per i minori autori di atti di cyberbullismo, fra i 14 e i 18 anni, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale, scatta l'ammonimento: il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore.

La procedura prende il via su sollecitazione della vittima, rappresentata dai genitori o dal tutore, ma può partire anche da terze persone, purché non da una fonte anonima, fino a quando non sia stata presentata la querela o la denuncia. In questi casi si tratta di una misura di prevenzione amministrativa. Le forze dell'ordine, una volta ricevuta l'esposizione dei fatti, trasmettono poi gli atti al questore che convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore. Se il questore ritiene sussistente il fatto, assunte le informazioni e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l'autore dell'atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Non è previsto un termine di durata massima dell'ammonimento né un'aggravante specifica. L'ammonito però può chiedere la revoca della misura quando siano cessati i presupposti e il Tribunale per i minorenni potrà tenere conto di una eventuale prosecuzione del reato. Gli effetti dell'ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.

La legge non prevede l'obbligo di assistenza del difensore, ma si tratta di sua presenza auspicabile, considerato che si tratta di misura che può avere conseguenze dirette e indirette sull'ammonito. L'istituto non si applica ai minori infraquattordicenni e quando la condotta non integra un reato. Contro il provvedimento di ammonimento è previsto il ricorso al Tar che valuterà legittimità e fondatezza dello stesso e, nel caso, la sua disapplicazione. Del verbale di ammonimento autore e parte offesa potranno chiedere copia.


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