Data: 18/08/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Con l'approvazione definitiva da parte del Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge annuale per il mercato e la concorrenza, si � ufficializzato l'obbligo per gli avvocati di fornire un preventivo scritto ai propri clienti, che scatter� dal prossimo 29 agosto (leggi: "Avvocati e professionisti: dal 29 agosto preventivi obbligatori").

Quello che cambia, in sostanza, � che mentre prima un tale obbligo sorgeva solo dietro richiesta del cliente, oggi lo stesso diviene automatico e tutti i legali dovranno per forza preventivare in maniera dettagliata i costi che comporter� la loro assistenza per il cliente, specificando le diverse voci e distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Preventivo di massima

Pi� nel dettaglio, vista la funzione del preventivo di consentire ai clienti di fare un confronto tra i costi proposti dai diversi professionisti e di garantire cos� la concorrenza, � evidente che lo stesso andr� redatto prima dell'avvio della prestazione.

Il che vuol dire che lo stesso sar� necessariamente influenzato da quanto riferito dal cliente nel corso del primo appuntamento e dall'ipotetico e ragionevole sviluppo del contenzioso, essendo invece impossibile prevedere in assoluto come in concreto proceder� l'incarico.

Proprio per tale ragione, sar� fondamentale scendere quanto pi� possibile nel dettaglio, onde evitare di lasciare alcune attivit� prive di "costo".

Infatti, se da un lato l'accettazione del preventivo da parte del cliente costituisce un titolo per la quantificazione dell'onorario del legale, che potr� tornare utile in caso di mancato pagamento delle prestazioni professionali, dall'altro lato le eventuali varianti che conseguiranno a particolari eventi verificatisi in corso di causa o nell'attivit� stragiudiziale che non saranno state preventivate necessiteranno della liquidazione giudiziale, con conseguenti chiare complicazioni.


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