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Data: 18/08/2017 16:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - La lettrice Roberta è trasportata e ci ha chiesto cosa deve fare. Le abbiamo già risposto in merito alla contestazione da parte della compagnia assicurativa in ordine alla sua presenza all'interno del veicolo, che non risultava dal modulo CAI compilato congiuntamente dai due conducenti antagonisti. Erano intervenuti i Vigili Urbani senza redigere verbale e senza eseguire i rilevamenti in loco. Ora ci chiede qual è la tempistica della procedura risarcitoria. Per prima cosa deve scrivere una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale (così semplifichiamo il discorso) dell'assicuratore del veicolo su cui a qualunque titolo viaggiava (quindi, sia di cortesia che contrattuale, oneroso o gratuito) indicando il codice fiscale ed allegando copia della documentazione attestante le lesioni personali risentite ed i restanti dati relativi all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subìte, con l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio entro novanta giorni. Ti invierà, dunque, l'offerta che ritiene congrua e motivata ovvero comunicherà i motivi per i quali ritiene di non formulare offerta. L'unico decorso del tempo da temere è la prescrizione (qui il sinistro stradale risale a meno di un mese fa, 19 luglio 2017), ma viene calcolata secondo un complesso meccanismo che cerco di semplificare. Il termine è di due anni secondo il Codice Civile se non ricorre un reato il cui più lungo termine prescrizionale potrebbe essere ravvisato nel Codice Penale (ci si basa sulla pena stabilita per quel reato individuato), in base agli strumenti propri del processo civile. Ad esempio, come deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16037 del 2 agosto 2016, Pres. Chiarini, Rel. Antonio Francesco Esposito, "i giudici di merito avrebbero dovuto, in assenza di prova liberatoria da parte dei convenuti, applicare la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 c.c. pervenendo così, sulla base degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile, all'accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di lesioni colpose con conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno". Con l'augurio di essere stati in qualche modo utili a Roberta con questa puntata n. 120 della rubrica Posta e Risposta di LIA Law In Action, ricordiamo che potete utilizzare il form sottostante per rivolgere altri quesiti. |
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