Data: 18/08/2017 20:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - In via generale, gli atti posti in essere per conto di altri da un soggetto privo di rappresentanza possono essere ratificati, anche con efficacia retroattiva.

Come ricordato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 19100/2017, depositata il 1° agosto e qui sotto allegata, tuttavia, tale regola non sempre è valida nel campo processuale.

Infatti, la procura alle liti rappresenta un presupposto ineliminabile della valida instaurazione del rapporto processuale, con la conseguenza che la possibilità di conferirla con effetti retroattivi opera solo entro i limiti previsti dall'articolo 125 del codice di procedura civile.

Tale norma, nel dettaglio, sancisce che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata anche successivamente alla notificazione dell'atto, purché ciò avvenga comunque prima della costituzione della parte rappresentata in giudizio e purché, peraltro, la legge non richieda che la citazione sia sottoscritta da un difensore munito di mandato speciale.

La vicenda

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva del fatto che i giudici del merito avessero ritenuto nulla la procura conferita all'estero al proprio avvocato, affermando che l'anomalia fosse in realtà stata sanata.

La procura alle liti, in particolare, era priva sia della legalizzazione della firma sia della formalità della "apostille" richiesta e, per tale motivo, era stata reputata affetta da nullità. Rispetto a tale circostanza, alla luce di quanto visto sopra, per i giudici non assume alcuna efficacia sanante la trasposizione fotografica, nel ricorso, di una "procura speciale" rilasciata all'avvocato e ad altri soggetti, nel 2006 con apostille del 2010, sia ad negotia che ad lites. Il ricorso in Cassazione, quindi, resta privo di riscontro positivo.


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