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Data: 18/08/2017 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli
Cos'è la ricusazione del giudice civileLa ricusazione del giudice civile è uno strumento mediante il quale un magistrato, la cui imparzialità è posta in discussione dal verificarsi di uno dei motivi specificamente individuati dal legislatore, può essere sostituito con un collega su richiesta di una delle parti. Le ipotesi di ricusazionePiù in particolare, l'articolo 52 del codice di procedura civile subordina la facoltà delle parti di domandare la ricusazione al verificarsi di una delle cause che obbligherebbero il giudice ad astenersi non seguito dall'attivazione di ufficio dell'apposito procedimento. Il riferimento va quindi al precedente articolo 51, che elenca le ipotesi in cui il giudice dovrebbe astenersi e, quindi, le ipotesi che legittimano la ricusazione. Si tratta, nel dettaglio, delle ipotesi in cui:
La proposta di ricusazioneSe ricorre una delle predette ipotesi, quindi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione del giudice. A tal fine, deve depositare in cancelleria un ricorso nel quale vanno indicati i motivi specifici alla base della richiesta e i mezzi di prova idonei a dimostrarli. La possibilità di far valere il difetto di imparzialità del giudice proponendo la ricusazione, inoltre, è assoggettata a dei termini ben precisi, che variano a seconda che il ricusante conosca o meno il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa. Nel primo caso, il ricorso va depositato due giorni prima dell'udienza; nel secondo caso va depositato prima dell'inizio della trattazione o della discussione della causa. La sospensione del processoPer espressa previsione codicistica, la ricusazione sospende il processo. In ordine all'esatta portata di tale affermazione si rinvengono due diversi orientamenti interpretativi, che vedono divisi coloro che ritengono che la sospensione derivi automaticamente dal deposito del ricorso da parte del ricusante da coloro che ritengono che essa richieda che le condizioni e i termini prescritti per il ricorso siano giudicati ammissibili. In ogni caso, gli atti compiuti durante la sospensione sono nulli, tranne quelli adottati per emergenza. Restano validi anche i provvedimenti cautelari di cui agli articoli 669-quater e seguenti del codice di procedura civile. Vedi anche la guida pratica sulla ricusazione con giurisprudenza |
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