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Data: 23/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it Poiché l'art. 144 c.c. impone ai coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, sì che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d'intesa tra i coniugi, un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli (art. 147 c.c.), anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.; con la conseguenza che, ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d'intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione coniugale ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. (Si ringrazia Eius) LaPrevidenza.it, 14/09/2005 Corte di cassazione, sezione I civile, 2 settembre 2005, n. 17710 |
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