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Data: 28/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it L'indennità di disoccupazione costituisce una prestazione previdenziale predisposta a tutela dello stato di disoccupazione involontaria ordinaria, di quella disoccupazione, cioè, che deriva dall'estinzione del rapporto di lavoro. Ne restano esclusi i lavoratori inoccupati alla ricerca di un primo lavoro. L'evento protetto è costituito, quindi, dalla disoccupazione involontaria: per la sua fruizione è anche richiesta l'iscrizione nelle liste di collocamento (articolo 75 del R.D.L. n. 1827/1935). L'indennità in esame è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessa da/lavoro (articolo 73 del R.D.L. n. 1827/35). Anche la disoccupazione determinata da dimissioni e da licenziamento per giusta causa è soggetta a tutela, sia pure con diversa decorrenza delle prestazioni (art. 76 comma 3 del D.D.L. citato.). Tuttavia, con l'articolo 34 della Legge n. 448 del 1998, nell'ambito di una politica di contenimento della spesa pubblica, si è previsto che a decorrere dal 1999 la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni non dà più titolo all'indennità ordinaria di disoccupazione. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 5.11.1968 n. 1115 (estensione in favore dei lavora tori degli interventi della Cassa Integrazione guadagni, della gestione del!'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti di dipendenti di imprese industriali (diverse da quelle edili), per cessazione non temporanea di attività aziendali di stabilimento o di reparto o per riduzione di personale, è attribuito un trattamento speciale di disoccupazione a/lavoratore licenziato che possa far valere almeno 13 settimane o un trimestre di lavoro retribuito, prestato alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso sue aziende, stabilimenti o reparti permanenti. Tale trattamento è determinato prendendo a base de! calcolo analiticamente previsto dal secondo comma dello stesso articolo 8 l'ultima retribuzione netta di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario?. LaPrevidenza.it, 16/09/2005 Corte di Appello di Firenze, Sentenza n° 723/2004 |
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