Data: 20/08/2017 19:00:00 - Autore: Giorgio L'Abbate

di Giorgio L'Abbate - La circolare del 7 agosto 2017 del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, la n.300/A/6045/17/144/520/3, affronta il problema della legalit� dei controlli di velocit� delle forze dell'ordine su strade con o senza cartelli che indicano la misurazione della stessa.

I controlli programmati da parte degli agenti devono essere svolti, secondo quanto specifica la nuova circolare, poggiando a terra un cartello di preavviso ben visibile, ad una debita distanza dal controllo, anche quando sulla strada esiste una segnaletica fissa; in pratica � d'obbligo una doppia segnalazione dell'autovelox.

Autovelox: le nuove regole

Con il Dm n.282 il Ministro Del Rio ha voluto dettare delle regole agli organi di polizia ed ai gestori delle strade, sulle verifiche, periodiche e sporadiche, dei controlli con apparecchiature misuratrici di velocit� omologati e tarati e sulla segnalazione delle postazioni.

La doppia segnalazione non � per� vincolante. Se le verifiche con autovelox sono sistematiche, sempre negli stessi posti, e sono presenti le segnalazioni fisse sulla strada allora il ricorso verr� rigettato, se il controllo avviene in un tratto di strada dove i controlli sono una tantum allora occorre il segnale mobile.

Le postazioni con autovelox fisse dovranno essere ben visibili e riportare un simbolo delle forze dell'ordine, che identifichi uno strumento di misura della velocit�. Resta sempre in vigore la disposizione che le postazioni di controllo mobili della velocit� debbano essere presegnalate, secondo il provvedimento del Ministro dei Trasporti e del Ministero degli Interni � decreto del 15 agosto 2007- con dispositivi adeguati ad essere visti in tempo. Con il fine ultimo di non procurare possibili incidenti stradali a causa di autovelox nascosti o poco visibili.

La collocazione del segnale dell'autovelox mobile deve trovarsi ad una distanza congrua alla velocit� di percorrenza media della strada ed al tipo di strada e seguire le regole dell'art.79, comma III del regolamento inerente la collocazione dei segnali di prescrizione. I segnali di autovelox mobili possono essere collocati a distanze diverse, considerando le caratteristiche delle strada e di possibili intersezioni, ma mai superiori a quattro chilometri dal luogo del rilevamento.

Il cartello mobile che avvisa di un controllo di velocit� sulla strada deve essere chiaro ed identificare l'azione che � susseguente. Il segnale deve riportare immagini come quelle delle forze dell'ordine in uniforme o parti di essa, comunque deve essere compreso da tutti. Anche il veicolo che effettua la rilevazione della velocit� deve essere distinguibile dagli altri, come la presenza dei lampeggianti.

La segnalazione della fine del controllo di velocit� con postazioni occasionali non � contemplata ed � considerata solo la verifica dei veicoli che si trovano su quel senso di percorrenza. Mentre per i veicoli con controllo della velocit� a bordo, scout speed, non � previsto alcun preavviso di controllo.

La nuova circolare impone lo smantellamento degli obsoleti cartelli di preavviso dei controlli di velocit�, spesso risalenti a venti o trenta anni fa e non pi� in regola con il Dm Infrastrutture del 15 agosto 2007. Se la segnaletica riportante verifiche su tratti di strada dove non vi � mai stato un controllo e dove non se ne prevedono deve essere rimossa e non sostituita.

Verifica dell'autovelox

Nel Dm del 13 giugno � presente la prassi secondo cui le forze dell'ordine verifichino la funzionalit� degli apparecchi di misurazione della velocit�, la taratura � gi� di per se una verifica tecnica affidabile. Le forze dell'ordine ogni volta che riceveranno uno strumento nuovo o appena tarato dovranno verificarne l'attendibilit� dei risultati. La procedura non � scientifica ed impone di provare lo strumento su strada verificandone la congruit� dei risultati, senza comminare sanzioni, e solo dopo che lo strumento � stato ritenuto efficiente procedere alle verifiche degli eccessi di velocit�. Se lo strumento risulta fornire dati poco affidabili, dal controllo su strada delle forze dell'ordine, viene ritenuto non idoneo a comminare sanzioni e rinviato a taratura perch� difettoso.

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