Data: 22/08/2017 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con l'ordinanza numero 13235/2017 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha fugato ogni dubbio circa la portata dell'obbligo dell'amministratore di condominio di mettere a disposizione dei condomini la documentazione giustificativa del bilancio, chiarendo che, in tema di approvazione di rendiconto e preventivo, tale obbligo non comporta il deposito necessario di tutti i documenti, ma solo la loro messa a disposizione ai condomini che ne facciano richiesta, permettendo a questi di visionarli e di estrarne copia a loro spese.

L'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia consentito ai condomini di esercitare una simile facolt� grava sui condomini stessi.

La vicenda

Nel caso di specie, la controversia era sorta a seguito delle obiezioni di una societ� a responsabilit� limitata che, quale condomino, aveva addotto a sostegno dell'impugnazione di una delibera assembleare, tra le altre cose, di non aver ricevuto dall'amministratore la documentazione inerente al bilancio condominiale. In giudizio, per�, era emerso che l'amministratore aveva in realt� provveduto a inviare i documenti, su richiesta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Questo fatto era gi� stato adeguatamente preso in considerazione dal giudice del merito, con conseguente inammissibilit� di qualsivoglia impugnazione sul punto.

L'autorizzazione assembleare non serve per il giudizio

La sentenza in commento rileva pure per un'ulteriore importante precisazione in materia di condominio negli edifici, in quanto i giudici hanno avuto modo di ribadire che l'amministratore ha la facolt� di resistere all'impugnazione della delibera assembleare e di gravare la relativa decisione anche a prescindere dall'autorizzazione o dalla ratifica dell'assemblea. L'esecuzione e la difesa delle delibere assembleari, infatti, sono ricomprese dall'articolo 1130, numero 1, del codice civile tra le attribuzioni proprie dell'amministratore stesso.

Anche su tale aspetto, quindi, i tentativi della societ� di far valere almeno dinanzi ai giudici supremi l'invalidit� della delibera assembleare impugnata sono risultati vani.


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