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Data: 26/08/2017 16:30:00 - Autore: Giampaolo Morini Avv. Giampaolo Morini - I particolari elementi che costituiscono il contratto di conto corrente valgono a differenziarlo da altri contratti che, a prima vista, potrebbero risultare simili. Conto corrente ordinario e bancario: le differenzeNell'ipotesi di conto corrente bancario manca infatti il requisito della reciprocità. La banca esegue solo gli ordini che le vengono impartiti dal cliente e gli accrediti che effettua sul conto non possono essere considerati delle vere e proprie rimesse poiché manca il trasferimento della somma dall'uno all'altro contraente e l'accreditamento a favore del remittente. Inoltre, mentre l'effetto del conto corrente ordinario è, come si è visto, quello di rendere inesigibili i crediti, nel conto corrente bancario il credito del cliente è sempre disponibile[1]. Non sono, tuttavia, mancati autorevoli tentativi di riportare il conto corrente bancario allo schema generale del conto corrente ordinario. Si è infatti sostenuto che nonostante le rimarchevoli differenze, vi è una certa identità di funzione, creare cioè una moneta scritturale capace di sostituire nei rapporti inter partes la moneta legale[2]. Sull'argomento si è pronunciata la Suprema Corte, la quale, affermando che il correntista di conto corrente bancario può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti dal suo credito, che sono pertanto esigibili per tutta la durata del rapporto, stabilisce che in questa ipotesi, a differenza che nel conto corrente ordinario, nel quale i crediti sono inesigibili fino alla chiusura del conto, i saldi attivi di uno o più conti possono compensarsi con quelli passivi di altri conti in applicazione del principio generale di cui all'art. 1241, nonché in applicazione dell'art. 1853 (C. 6558/97)[3]. L'apertura di credito in conto correnteL'apertura di credito in conto corrente, contratto attraverso cui la banca si impegna a tenere una somma di denaro a disposizione del cliente e questo ha la facoltà di utilizzarla e reintegrarla con successivi versamenti, differisce dal conto corrente ordinario poichè difetta sia del requisito di reciprocità, dato che la banca non esegue pagamenti a titolo di restituzione, ma a titolo di prestito, sia della libertà e della facoltatività, visto che la banca non può eseguire i versamenti quando crede, ma solo su richiesta della parte[4]. Il contratto di deposito bancarioAnche nel contratto di deposito bancario in conto corrente mancano i requisiti tipici del conto corrente ordinario, poiché la banca si impegna a restituire, su richiesta del cliente, le somme depositate[5]. Liquidazione degli interessiGli interessi si liquidano alla chiusura del conto e prima di quel momento sono inesigibili, salvo patto contrario. Vengono, pertanto, annotati sul conto e ne costituiscono una delle partite che formano il saldo finale. In tal modo essi vengono capitalizzati, perdendo la natura di interessi e diventando crediti pecuniari. Come tali si ritiene che siano a loro volta produttivi di interessi e soggetti al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2949, anziché quello quinquennale di cui all'art. 2948 (Fiorentino, 14; Scozzafava, Grisi, Conto corrente , in Digesto comm ., 5; Martorano, 663). Avv. Giampaolo Morini Corso Garibaldi, 7 55049 Viareggio (LU) legalfinancegpm@gmail.com giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it 0584361554 [1] Fiorentino, 11 ss.; Molle, Considerazioni sul conto corrente bancario , BBTC , 1950, I, 97 ss.; Porzio, I contratti bancari , in Tratt. Rescigno , 12, IV, Torino, 1985, 872 ss.). Ciò non toglie, tuttavia, che a quest'ultimo si applichi parte della disciplina del primo (gli artt. 1826, 1829 e 1832.
[2] così Terranova, Conti correnti bancari e revocatoria fallimentare , Milano, 1982, 73 ss.; e già Martorano, 660 ss.; Caltabiano, 93, il quale ritiene che la disciplina delle operazioni bancarie in conto corrente sia comprensiva dell'effetto essenziale del conto corrente ordinario [3] Cass. civ. sez. I, 17.07.1997 n. 6558 : L'art. 1853 c.c., applicazione del principio generale dell'operatività della compensazione sancito dall'art. 1241 c.c., consente, salvo patto contrario, la compensazione tra la banca e il correntista dei saldi attivi e passivi di più conti correnti di corrispondenza a quest'ultimo intestati, anche quando i relativi rapporti siano ancora in corso. Infatti, l'art. 1823 c.c., che considera i crediti inesigibili fino alla chiusura del conto, non si applica alle operazioni bancarie in conto corrente disciplinate dagli art. 1852 ss. c.c. Consegue che in caso di fallimento del correntista, la compensazione si sottrae, a norma dell'art. 56 l. fall., alla revocatoria fallimentare. [4] Fiorentino, 11 ss. [5] Fiorentino, 11 ss. |
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