Data: 17/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Risulta dunque provato che, i ricorrenti nell'espletamento delle loro mansioni e per causa specifica della loro attivit� lavorativa, dalla data di rispettiva assunzione e fino al 31.12.1990, furono esposti all'amianto in maniera di gran lunga superiore rispetto alla generalit� della popolazione. In diritto, si osserva: il beneficio previdenziale di cui si discute � attribuito dall'art. 13, comma 8�, legge 27.3.1992, n. 257 (come modificato con d.1. 5.6. 1993,n. 169, convertito con modifiche dalla legge 4.8.1993, n. 271) ?ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci armi?. In base al suo testuale tenore, la norma non stabilisce ? oltre al requisito temporale- alcun valore limite, In piena coerenza con l'acquisita consapevolezza scientifica che non esistono soglie al dl sotto delle quali la esposizione all'amianto sia innocua. Ne pu� condividersi la tesi secondo la quale la legge avrebbe posto una ?doppia soglia?, comprensiva cio� del limite minimo delle otto ore giornaliere come affermato da Cass. sez. lav.. 11.6.2003, n. 9399. Ed � appunto per tale consapevolezza, maturata soltanto in anni recenti, che l'art. 1, comma 2�, legge n. 257/1992 citata, ha vietato (dal 28.4.1993) 1'estrazione, la produzione, la commercializzazione, la importazione, la esportazione dl amianto o di ?prodotti contenenti amianto?. Va quindi sottolineato che - a partire dall'entrata in vigore della legge n. 257/1992 ? venne introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo il quale l'amianto, sotto ogni forma e In qualsiasi concentrazione aerodispersa, � dannoso per la salute, anche perch� idoneo a cagionare non soltanto le patologie fino ad allora conosciute (come l'asbestosi), ma anche una variet� di forme tumorali, la cui eziologia � stata pi� recentemente diagnosticata. Del resto, la normativa In materia di malattie professionali, prima e dopo 11 1992, non ha fissato alcun limite di concentrazione del materiale dannoso nell'aria, ma ha inteso tutelare gli addetti a lavorazioni che ?comunque espongano ad inalazioni di polvere di amianto? (vedi la tab. 8 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e il d.m. 13.4.1994, n. 336). LaPrevidenza.it, 19/09/2005 Corte di Appello di Firenze, Sentenza 555/2004
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