Data: 17/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Risulta dunque provato che, i ricorrenti nell'espletamento delle loro mansioni e per causa specifica della loro attività lavorativa, dalla data di rispettiva assunzione e fino al 31.12.1990, furono esposti all'amianto in maniera di gran lunga superiore rispetto alla generalità della popolazione. In diritto, si osserva: il beneficio previdenziale di cui si discute è attribuito dall'art. 13, comma 8°, legge 27.3.1992, n. 257 (come modificato con d.1. 5.6. 1993,n. 169, convertito con modifiche dalla legge 4.8.1993, n. 271) ?ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci armi?. In base al suo testuale tenore, la norma non stabilisce ? oltre al requisito temporale- alcun valore limite, In piena coerenza con l'acquisita consapevolezza scientifica che non esistono soglie al dl sotto delle quali la esposizione all'amianto sia innocua. Ne può condividersi la tesi secondo la quale la legge avrebbe posto una ?doppia soglia?, comprensiva cioè del limite minimo delle otto ore giornaliere come affermato da Cass. sez. lav.. 11.6.2003, n. 9399. Ed è appunto per tale consapevolezza, maturata soltanto in anni recenti, che l'art. 1, comma 2°, legge n. 257/1992 citata, ha vietato (dal 28.4.1993) 1'estrazione, la produzione, la commercializzazione, la importazione, la esportazione dl amianto o di ?prodotti contenenti amianto?. Va quindi sottolineato che - a partire dall'entrata in vigore della legge n. 257/1992 ? venne introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo il quale l'amianto, sotto ogni forma e In qualsiasi concentrazione aerodispersa, è dannoso per la salute, anche perché idoneo a cagionare non soltanto le patologie fino ad allora conosciute (come l'asbestosi), ma anche una varietà di forme tumorali, la cui eziologia è stata più recentemente diagnosticata. Del resto, la normativa In materia di malattie professionali, prima e dopo 11 1992, non ha fissato alcun limite di concentrazione del materiale dannoso nell'aria, ma ha inteso tutelare gli addetti a lavorazioni che ?comunque espongano ad inalazioni di polvere di amianto? (vedi la tab. 8 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e il d.m. 13.4.1994, n. 336). LaPrevidenza.it, 19/09/2005 Corte di Appello di Firenze, Sentenza 555/2004
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