Data: 25/08/2017 20:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La riforma del processo penale pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 agosto ha introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 162-ter che disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie e si applica ai soli casi di procedibilit� a querela soggetta a remissione.

Si tratta, in sostanza, di una causa di estinzione che il giudice a dichiarer�, sentite le parti e la persona offesa e anche a prescindere dal consenso di quest'ultima, laddove l'imputato ripari integralmente il danno tramite restituzione o risarcimento e, ove possibile, elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Termine per le condotte riparatorie

La nuova norma subordina l'estinzione alla circostanza che il danno cagionato dal reato sia stato interamente riparato dall'imputato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. � chiaro, quindi, che una volta che il procedimento sia giunto in Cassazione (ma anche in Corte d'appello) non sar� pi� possibile riparare la propria condotta e estinguere il reato.

Resta ferma la possibilit� per l'imputato di dimostrare di non aver potuto adempiere entro il predetto termine per fatto a lui non addebitabile. In tal caso il giudice, su richiesta, fissa un ulteriore termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, non superiore a sei mesi.

Si tratta, evidentemente, di una possibilit� che non pu� giungere ad esplicare i suoi effetti sino al grado di legittimit�.

Disciplina transitoria

Oltretutto l'estinzione del reato nel terzo grado di giudizio � esclusa anche nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 1, comma 3, della legge numero 103/2017, infatti, d� la possibilit� agli imputati di chiedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al risarcimento o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Tuttavia, resta esclusa la prima udienza del giudizio di legittimit� e la Corte di cassazione, per fugare ogni dubbio, non ha mancato di sottolinearlo nelle linee guida interpretative della riforma, recentemente emanate (con riferimento alle quali leggi: "Processo penale: ecco le linee guida della Cassazione sulla riforma").




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