|
Data: 26/08/2017 17:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Se un condomino pone in essere delle opere architettoniche che compromettono l'equilibrio statico dell'edificio, il condominio può ottenere la sua condanna a demolirle e, come sancito dalla sentenza numero 20288/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), la relativa azione non è soggetta a prescrizione. La vicendaNel caso di specie, l'alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale era derivata dall'opera di sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'appartamento sito all'ultimo piano. Gli altri condomini, si erano quindi rivolti al giudice chiedendo la condanna dell'uomo alla demolizione della sopraelevazione e al pagamento di quanto dovuto per le modifiche. Dopo aver ottenuto una vittoria a tutto campo in primo grado, gli attori avevano visto ridimensionate le loro pretese dinanzi alla Corte d'appello, che aveva confermato la demolizione ma rigettato le domande di risarcimento dei danni e di condanna al pagamento delle quote condominiali aggiuntive. Azione imprescrittibileInteressata della questione, la Corte di cassazione ha respinto le doglianze del condomino dell'ultimo piano avverso la condanna alla demolizione, che, tra le varie cose, aveva tentato di eccepire la prescrizione dell'azione di restitutio in integrum esperita dai suoi vicini. A tal proposito i giudici hanno infatti precisato che occorre fare una distinzione tra il caso in cui la sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano alteri l'aspetto architettonico dell'intero edificio condominiale da quello in cui ad essere compromesse siano le condizioni statiche dell'edificio. Solo se ricorre la prima ipotesi, infatti, l'azione diretta ad ottenere la demolizione, della quale sono titolari gli altri condomini, è soggetta al termine di prescrizione ventennale. Se invece, come nel caso di specie, ad essere compromessa è la staticità, l'azione di accertamento negativo è imprescrittibile in quanto la stessa è tesa a far valere l'inesistenza del diritto di sopraelevare in difetto di un presupposto della sua stessa esistenza. |
|