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Data: 26/08/2017 17:30:00 - Autore: Daniela Di Palma Avv. Daniela di Palma - Lo scorso 22 agosto è entrata in vigore la nuova disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo. Si tratta del DPR 13 giugno 2017, n. 120 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 e sotto allegato) che si inserisce nel più ampio quadro normativo sulla gestione dei residui di cui alla Parte IV del Codice ambientale e, sostituisce (e abroga espressamente) il DM 161/2012, il comma 2-bis dell'articolo 184-bis del d. lgs. 152/2006 e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013). Terre e rocce da scavo: la nuova disciplinaIn altri termini, allo scopo di riordinare e semplificare la disciplina relativa alle terre e rocce da scavo si interviene con un unico testo:
I soggetti interessatiI soggetti interessati all'applicazione del predetto Regolamento sono i cantieri di produzione di terre e rocce da scavo nell'ambito di attività finalizzate alla realizzazione di opere, compresa l'eventuale componente antropica (residui di produzione e materiali di consumo accumulatisi nel tempo). Quest'ultima componente è tollerata nei limiti di cui alle ex colonne A e B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del Codice ambientale. In linea generale le terre potranno contenere calcestruzzo, bentonite, Pcv, vetroresina. Gli oneri posti a carico degli operatori variano in base alla dimensione ed all'impatto ambientale dei cantieri che si distinguono in: "Cantieri di piccole dimensioni" (quelli che producono terre e rocce da scavo in quantità inferiori a 6.000 mq di tonnellate, su sezioni di progetto, anche nel corso di attività o opere soggetta a VIA o IAI) e "Cantieri di grandi dimensioni" (quelli che producono terre e rocce da scavo in quantità inferiori a 6.000 mq di tonnellate, su sezioni di progetto, e a loro volta distinti in canteri sottoposti a VIA o IAI) . La gestione dei materiali escavatiIn ordine alla gestione dei materiali escavati, il DPR 120/2017 distingue tra: a) gestione delle terre come sottoprodotti: si tratta di materiali residui provenienti da cicli produttivi e destinati a riutilizzo senza radicali trasformazioni e impatto su uomo e ambiente. Per le terre in generale vi è obbligo di riutilizzo in analoga opera o in sostituzione di materiali da cava in processi produttivi e rispetto dei livelli massimi di inquinanti coincidenti con le CSC (Concentrazioni soglia di contaminazione); per i materiali di riporto e per l'amianto occorre rispettare i valori stabiliti dal Codice ambientale. Il DPR in commento, inoltre, prevede delle regole apposite per i cantieri di grandi dimensioni sub Via/Aia: trasporto fuori sito dei sottoprodotti senza la necessità di preventiva comunicazione alle Autorità competenti; gestione avviabile dopo venti giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo alle stesse Autorità. Per gli altri cantieri: avvio gestione dietro semplice dichiarazione in autocertificazione da trasmettere alle Autorità 15 giorni prima dell'inizio dello scavo. b) gestione come "non rifiuti": si tratta di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione e riutilizzo in sito. Occorre dunque dimostrare: l'assenza di contaminazione; lo stretto riutilizzo nel sito di produzione e sotto il diretto controllo delle Autorità in caso di terre con amianto naturale oltre le soglie sopra menzionate; verificare i materiale generati nell'ambito di opere/ attività sottoposte a Via. c) gestione dei rifiuti: si dettano regole specifiche anche per il deposito temporaneo delle terre che devono essere gestite come rifiuti dai Codici Cer 17 0503 e 17 05 04. d) gestione di terre da siti sottoposti a bonifica: si stabiliscono le condizioni per poter procedere alle attività di scavo in siti sottoposti a bonifica da inquinamento: approfondita caratterizzazione del suolo concordata con le autorità; divieto di innalzamento dei livelli di inquinamento; rimozione e gestione come rifiuti delle fonti attive di contaminazione. Cosa cambia rispetto all'abrogato dm 161/2012?Il nuovo Regolamento: - non contempla più espressamente la controversa operazione di stabilizzazione a calce fra quelle rientranti nella «normale pratica industriale»; - sancisce per la prima volta a livello normativo che il test di cessione a cui devono essere sottoposte le matrici materiali di riporto va effettuato facendo riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Codice ambientale. Cosa accade se si è ottenuta l'approvazione di piani e progetti di utilizzo prima del 22.08.2017? Quali disposizioni legislative si applicano?La risposta è contenuta nelle disposizioni inerenti il regime transitorio, in forza delle quali:
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