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Data: 27/08/2017 22:15:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Il nostro attivissimo lettore Miguel apporta degli elementi molto interessanti nel commentare il resoconto all'ordinanza della Cassazione Civile, Sez. 6-2, n. 20268 del 22 agosto 2017 a firma di Valeria Zeppilli, intitolato "Parcheggi in condominio: risarcimento per chi è stato estromesso solo con i ticket delle strisce blu" e pubblicato su Studio Cataldi il 23 agosto 2017. Lasciamogli la parola in questa puntata n. 121 di Posta e Risposta: "Io ritengo che l'attore non si riferisse soltanto al danno che scaturisce dal pagamento dei grattini sulle strisce blu. Secondo me (ma bisognerebbe conoscere gli atti di causa) intendeva chiedere la liquidazione equitativa con riferimento a valori come la comodità di parcheggiare sotto casa e la sicurezza di parcheggiare in una zona riservata e protetta, piuttosto che in strada, al riparo da furti e danneggiamenti. E forse c'era anche il desiderio di risanare e vedersi riconosciuta una situazione di disparità e discriminazione nei confronti degli altri condomini. Non so, mi sembra una sentenza piuttosto limitata e riduttiva" (Miguel, due giorni fa). Come ho scritto in tante altre occasioni rispondendo ai lettori: che fortuna avere visitatori così collaborativi! In effetti, per quanto sia frutto della poderosa, colta e raffinata penna di Pasquale D'Ascola, cui va tutta la mia riconoscenza per essere l'Estensore della memorabile pronuncia delle Sezioni Unite n. 16601 del 5 luglio 2017, che ha dato ingresso nel nostro ordinamento ai c.d. danni punitivi ("non è quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi"), sulle prime l'ordinanza, consultabile in calce al commento di Valeria Zeppilli del 23 agosto 2017, sembrerebbe di ardua lettura. Piccola premessa: con la cameralizzazione del giudizio di Cassazione corriamo il serio rischio che, nella smania di sintesi, alcune decisioni siano di difficile traslazione nei nostri casi quotidiani - ch'è in definitiva la funzione principale della nostra Rivista telematica - perché non si capirà più molto del fatto che le ha originate. Ad ogni modo, secondo il mio modesto parere il fulcro per la comprensione della vicenda sta in un passo finale della recentissima ordinanza (per l'appunto emessa in camera di consiglio) n. 20268/2017, vale a dire quando il Rel. D'Ascola richiama in motivazione gli strali critici provenienti dal controricorrente (il sistema automatico di correzione vorrebbe che io, caro Miguel, Ti scrivessi controcorrente!!!) Condominio: la mancanza della prova del pagamento della quota di accesso al cortile destinato al parcheggio condominiale. In definitiva, difetta la dimostrazione degli elementi strutturali, dei fatti costitutivi del danno in rapporto a quel che contemplava il Regolamento di Condominio. Pertanto, gli attori hanno avuto torto per difetto di tale prova documentale (verosimile che il cortile del condominio non fosse così ampio da contenere tutte le autovetture dei condomini: ricordo che gli attori erano i conduttori di un appartamento). Non hanno nessuna rilevanza i restanti aspetti che attengono alla quantificazione del pregiudizio (pregiudizio che, caro Miguel, hai ragione!, deve pur essere stato di tipologia ben differente dal lasciare l'auto "abbandonata" sulla pubblica via rispetto alla protezione ed alla sicurezza che dà il cortile chiuso del condominio). Manca la dimostrazione che gli attori, poi ricorrenti in cassazione, avessero il diritto. Avevano versato la loro quota per usarlo in modo turnario come parcheggio? Per contro, almeno questo si capisce dal testo dell'ordinanza in assenza degli atti causa, come pure Tu fai rilevare, l'aspetto del parcheggio sistematico (necessitato dalla preclusione all'esercizio del diritto turnario di parcheggiare in cortile) negli spazi blu a pagamento sulla pubblica via (o addirittura la prova documentale di averli pagati) non ha alcuna rilevanza nell'economia decisoria se non nella stigmatizzazione che ne fa la Cassazione: "solo prospettata una iperbolica pretesa di liquidazione in base all'uso sistematico del parcheggio a pagamento su pubblica via". In estrema sintesi, alla liquidazione del quantum, anche equitativa, non si è arrivati per assenza di prova sull'an debeatur. Tutto il restante discorrere di: - fascicolo processuale carente, - smarrito, - non reperito al momento della decisione di secondo grado, - principio dispositivo e pronuncia della (mitica) Cass. n. 21733/2010, su cui ci si potrebbe dilungare, - ipotetico onere della Cancelleria della Corte d'Appello di Roma di richiedere il fascicolo al Tribunale di prime cure, - asserita responsabilità della Cancelleria del Tribunale che non doveva smembrare il fascicolo, - mancanza dell'istanza di ricostruzione del dossier, omessa indicazione dei documenti (contenuti nel fascicolo di parte) ritenuti decisivi e via dicendo, è una sovrastruttura che porta fuori strada l'interprete in una vicenda processuale abbastanza semplice. Chi tra i lettori ha dei quesiti da sottoporre a questa rubrica di LIA Law In Action può utilizzare il form in calce.
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