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Data: 28/08/2017 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La Corte di Cassazione intervenire nuovamente sul tema della prescrizione delle cartelle esattoriali escludendo che la prescrizione decennale si possa applicare alla tassa automobilistica. Con la sentenza n. 20425/2017, infatti, gli Ermellini sono tornati a esprimersi sulla questione dell'applicabilità o meno del termine decennale ordinario o del termine breve previsto per la prescrizione del tributo. Cartelle esattoriali: termine breve o decennale?Nonostante sia pacifico che il pagamento del tributo in sé si prescriva dopo tre anni, non sono mancante tesi discordanti in merito alla prescrizione delle cartelle di pagamento: in sostanza le Regioni hanno sostenuto nel tempo, al fine di implementare la riscossione del tributo, che alla cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto, non impugnata entro 60 giorni dalla notifica, si applicasse l'ordinario termine decennale ex art. 2946 del codice civile. In pratica, laddove la Regione avesse notificato l'avviso di accertamento tempestivamente (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata) e il destinatario non avesse impugnato e neppure pagato quanto dovuto, il Fisco avrebbe potuto pretendere il pagamento entro i successivi dieci anni e non nel termine di rpescrizione breve previsto per il tributo. Cartelle esattoriali bollo auto: prescrizione breveSul punto, tuttavia, le Sezioni Unite si sono espresse con la sentenza n. 23397/2016 spiegando che le previsioni contenute nell'art. 2953 c.c. (dove si parla di prescrizione decennale) riguardano le "sentenze di condanna passate in giudicato" (per approfondimenti: Prescrizione cartelle esattoriali: quando il fisco non ha più il diritto di chiederci soldi). Per i giudici della Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione, avrebbe infatti prodotto unicamente l'effetto della irretrattabilità del credito, senza alcuna conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale. Nota di redazione: Il testo pubblicato dall'autore è stato rettificato dalla redazione perché si indicava un termine di prescrizione ridotto da 10 a 5 anni invece che ridotto da 10 a 3 anni. La Cassazione, nel provvedimento in esame, richiama una precedente pronuncia delle Sezioni Unite dove si chiarisce che "il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo». Per questo spiega la Cassazione "ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Nel caso di specie dunque trattandosi della riscossione di una tassa automobilistica la prescrizione è triennale. Per maggiori dettagli si allega il testo della sentenza. Qui di seguito il testo della sentenza
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente (omissis) avverso la sentenza n. 4136/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 15/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO. |
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