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Data: 04/10/2005 - Autore: Cristina Matricardi La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7827/2005) ha stabilito che "pur non facendo fede fino a querela di falso l'attestazione dell'ufficiale notificante in ordine al rapporto tra il soggetto che riceve in consegna l'atto e il destinatario dello stesso, tale rapporto deve presumersi quando colui che nega di avere ricevuto l'atto, non dimostri, con idonei mezzi di prova, la inesistenza dello stesso". I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno ritenuto che "le affermazioni del ricorrente sul fatto che lo stabile di sua residenza č diverso da quello dove chi ha avuto in consegna l'atto fa il portiere e sulla mancanza del serizio di portierato nel palazzo ove egli risiede, anche se veritiere, non smentiscono in modo certo che il C. non svolga attivitā di portierato pure per l'edificio dove abita e ha studio il ricorrente; nella realtā, lo stesso fatto che in ben sette occasioni, il C. ha ricevuto i verbali in sede di notifica qualificandosi portiere conferma la presunzione di veridicitā del rapporto tra lui e il ricorrente e il buon fine delle notificazioni dei verbali al loro destinatario, al quale deve presumersi si sia data notizia della notifica, anche con la raccomandata di cui al quarto comma dell'art. 139 c.p.c. spedita presso lo stabile di residenza". |
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