Data: 31/08/2017 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Gli avvocati non possono più sottrarsi dal redigere un preventivo scritto da mostrare ai propri clienti al momento del conferimento dell'incarico.

La legge annuale sulla concorrenza e sul mercato numero 124/2017, infatti, ha modificato l'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012, che da oggi è molto più stringente e prevede che la stima preliminare dei costi va fatta sempre e comunque, necessariamente per iscritto.

Forma e oggetto del preventivo

Più in particolare, gli avvocati sono ora obbligatoriamente chiamati a rendere nota al cliente la misura del compenso in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, che continua a dover essere adeguato all'importanza dell'opera e che va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, compresi oneri, contributi e spese.

Altre informazioni da fornire ai clienti

Ai clienti vanno poi rese obbligatoriamente, sempre in forma scritta o digitale, ulteriori informazioni, riguardanti in particolare (oltre agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico):

- il grado di complessità dell'incarico,

- la polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 1, comma 152, della legge sulla concorrenza obbliga poi gli avvocati a indicare ai clienti i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Illecito disciplinare

Il legislatore, tuttavia, non è intervenuto in alcun modo sulle conseguenze del mancato rispetto dei nuovi obblighi. Gli avvocati che non ottemperano, quindi, per ora commettono "solo" un illecito disciplinare.


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