Data: 30/08/2017 19:30:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - Il pignoramento dei conti correnti, quando riguarda somme dovute a titolo di stipendio o pensione, soggiace a dei limiti ben precisi, fissati dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

L'articolo 545 c.p.c.

[Torna su]

L'articolo 545, comma 8, c.p.c. prevede, infatti, che "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".

Trattasi di una disposizione innovativa rispetto al previgente panorama normativo, con la quale si mira ad istituire una soglia di impignorabilità anche con riguardo alle giacenze presenti su conto un corrente bancario o postale, ogni qual volta le stesse derivino dall'accredito di stipendi o pensioni.

Essa si articola in due parti ben distinte: nella prima determina i limiti di pignorabilità del saldo presente sul conto bancario o postale al momento della notifica del pignoramento, nella seconda si fa riferimento ai limiti alla pignorabilità delle somme che confluiscano sul conto nel corso della procedura esecutiva.

Quanto alle somme già presenti sul conto al momento in cui si perfeziona la notifica del pignoramento presso terzi, viene previsto che le stesse siano pignorabili ad eccezione di un importo pari al triplo dell'assegno sociale, importo quest'ultimo da ritenersi sottratto a pignoramento.

I limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni

[Torna su]

Si osserva come prima dell'adozione della citata disposizione fosse esclusa la possibilità di configurare una impignorabilità, sia pure parziale, del saldo del conto corrente sul quale confluissero tali emolumenti corrisposti a titolo di stipendio o pensione. Prevaleva, infatti, l'orientamento secondo il quale i limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni attenessero al credito, piuttosto che alle somme in sé, con l'effetto che tali limiti dovessero reputarsi del tutto inoperanti ogni volta che le somme spettanti a titolo di stipendio o di pensione fossero già state riscosse, entrando così a far parte del patrimonio del lavoratore o del pensionato (in tal senso si era espressa Cass. n. 17178/2012).

Non mancavano, tuttavia, prese di posizione di diverso segno da parte della giurisprudenza di merito, le quali ammettevano la parziale impignorabilità delle somme presenti sui conti correnti, se dimostrato, dal lavoratore o dal pensionato, che su tale rapporto confluissero unicamente somme rinvenienti da accredito di stipendi o pensioni.

Non mancavano, inoltre, alcune indicazioni normative, sia pure riferite a specifiche ipotesi di pignoramento, le quali aprivano uno spiraglio alla parziale impignorabilità dei saldi di conto corrente sui quali confluissero stipendi o pensioni (si pensi, così, al comma 2-bis dell'art. 72-ter deld.P.R. n. 602 del 1973, in tema di riscossione esattoriale, il quale prevede che nel caso di accredito su conto corrente delle somme rinvenienti da crediti di lavoro o di pensione gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo).

Conto corrente: gli obblighi del terzo pignorato e l'estensione del pignoramento

[Torna su]

Va inoltre segnalato che nel primo comma dell'art. 546 c.p.c. viene previsto che con riguardo all'importo (pari al triplo dell'assegno sociale) presente sul saldo del conto corrente al momento della notifica del pignoramento non sorgono in capo al terzo pignorato gli obblighi di custodia, con l'effetto che, con riguardo a tali somme, il debitore esecutato conserva la piena disponibilità delle somme anche nel corso della procedura esecutiva.

Nel dettaglio si prevede che "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge".

In sostanza si prevede che il pignoramento estenda la sua efficacia anche alle ulteriori somme che vengano accreditate, a titolo di stipendio o di pensione, sul conto nel corso della procedura esecutiva, sia pure entro i limiti previsti dall'art. 545, commi terzo, quarto, quinto e settimo, con l'effetto che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di stipendio saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto e che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di pensione saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto, una volta dedotta la quota impignorabile pari all'assegno sociale aumentato della metà.

La disposizione, così formulata, chiarisce normativamente un importante dato, in base al quale il credito per poter essere assoggettato a pignoramento non è necessario che sia già sorto al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, ben potendo lo stesso venire in essere al momento in cui il terzo renda la propria dichiarazione, ovvero nel successivo momento in cui venga accertato l'obbligo del terzo (Cass. civ. 9 dicembre 1992, n. 13021). Dall'altro lato, la norma introduce anche una ipotesi di impignorabilità delle somme, accreditate sul conto successivamente alla notifica del pignoramento, rinvenienti da accredito di pensione o stipendio, prevedendo che esse siano assoggettabili a pignoramento nella stessa misura nella quale lo siano i corrispondenti crediti da lavoro o da pensione.

Avv. Giampaolo Morini

Corso garibaldi, 7

55049 Viareggio (LU)

legalfinancegpm@gmail.com

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


[1] E. CARGNIEL-G. DE VELLIS, Contratti bancari e oggetto del pignoramento: il ruolo della banca terza pignorata, in Resp. civ. e prev., 2011, 2374.


Tutte le notizie