Data: 31/08/2017 12:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Nelle controversie che hanno ad oggetto la fornitura di energia elettrica o gas, dopo il reclamo di primo livello è previsto, in caso di esito negativo, un tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5.5.2016 dell'AEEG stessa.

A tale proposito, con l'ordinanza del 24-25 maggio 2017 qui sotto allegata, il Tribunale di Roma ha precisato che tale tentativo obbligatorio deve ritenersi applicabile esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori.

Esso, invece, non si applica alle controversie che questi ultimi introducono nei confronti dei primi.

A sostegno di tale conclusione, il giudice capitolino pone una serie di osservazioni, tra le quali la circostanza che la procedura di conciliazione presso la AEEG "è attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello" e che tale reclamo è proponibile solo dai clienti finali e dai prosumer e non dagli operatori e gestori.

La vicenda

Nel caso di specie, la richiesta di attivazione della procedura era stata presentata dalla Eni S.p.A., ma il Servizio Conciliazione clienti energia la aveva archiviata per inammissibilità. Il legale rappresentante della società, quindi, aveva interpellato TAEEG che però riteneva impraticabile il tentativo di conciliazione, in forza della delibera dell'AEEG numero 209 del 5 maggio 2016, per le controversie azionate da un operatore nei confronti di un cliente finale.

Il Tribunale di Roma, tenendo conto di tutti i predetti aspetti, ha quindi revocato la precedente ordinanza con la quale aveva ritenuto obbligatorio il tentativo di conciliazione anche per le controversie di quest'ultimo tipo e aveva, quindi, accordato a Eni 30 giorni di tempo per presentare la domanda di conciliazione: il procedimento va avanti, con concessione dei termini di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile.


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