Data: 02/09/2017 16:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'orientamento rivoluzionario espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 11504/2017 continua a essere ribadito nelle aule di giustizia: anche con la recente sentenza numero 20525/2017 (qui sotto allegata) i giudici di legittimità hanno confermato che l'ex autosufficiente non ha diritto a percepire l'assegno di mantenimento.

Doppia conforme ribaltata

La convinzione con la quale la Corte sta sposando il nuovo orientamento emerge chiaramente dalla decisione con la quale la sesta sezione ha ribaltato una doppia conforme di merito, emessa a favore di una donna e con la quale a questa era stato riconosciuto il versamento dell'assegno divorzile da parte dell'ex marito facoltoso.

Per i giudici del merito andava data rilevanza preminente alla circostanza che tra la situazione reddituale e patrimoniale dell'uomo e quella della donna esisteva una forte sproporzione e che solo con un contributo da parte del primo, la seconda avrebbe potuto mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La posizione della Cassazione

Per la Cassazione, invece, gli aspetti ai quali dare rilevanza per stabilire se la ex moglie ha diritto al mantenimento sono altri. I giudici avrebbero dovuto infatti considerare che la donna è una professoressa di matematica, ha compiuto diversi investimenti immobiliari dei quali gode i frutti ed ha un'abitazione di proprietà. Tutte circostanze che, sulla base dei criteri affermati dalla sentenza numero 11504, mettono in discussione l'esistenza delle condizioni per l'assegno di mantenimento.

Il giudice del merito dovrà quindi tornare sulla vicenda per accertare l'effettiva sussistenza dell'an dell'assegno.


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