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Data: 01/09/2017 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il nostro codice civile, all'articolo 801, prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine, tra le altre cose, se il donatario si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante. Orbene, a tal proposito dalla sentenza numero 20547/2017 della Corte di cassazione (depositata il 30 agosto e qui sotto allegata) emerge che non può essere considerato ingiuria grave il tentativo di allontanare il donante dalla propria abitazione. Si tratta infatti di una circostanza, nella specie posta in essere da una figlia nei confronti del padre, che non è sufficiente a integrare gli estremi dell'articolo 801 c.c., neanche se accompagnata da un'offesa e/o da una risposta sgarbata. Durevole sentimento di dististimaNel caso di specie, in realtà, tale conclusione era stata raggiunta dal giudice del merito, ovverosia dalla Corte d'appello di Campobasso, che nel pronunciarsi sulla vicenda aveva ricordato che i fatti che il codice civile reputa idonei a legittimare la revoca della donazione per ingratitudine devono consistere in un "durevole sentimento di disistima ed irrispettosità" che non può essere desunto da singoli accadimenti. Rigetto del ricorso in CassazioneInteressata della questione, la Corte di cassazione ha evitato di pronunciarsi sull'argomento, di fatto confermando la posizione della Corte distrettuale. A ricorrere al giudice delle leggi sono stati, in particolare, i genitori della ragazza, i quali avevano visto ostacolato il loro processo per la revoca da una banca, che era intervenuta in giudizio deducendo che la causa era stata introdotta solo per sottrarre all'azione esecutiva i beni della figlia, sua debitrice. Dinanzi alla Corte i due lamentavano che il giudice del merito avrebbe posto in essere una violazione di legge non interpretando correttamente le azioni della ragazza, idonee, a parer loro, a dimostrare il durevole sentimento di disistima e irrispettosità richiesto dalla norma. Per i giudici, però, quello che in realtà i ricorrenti chiedevano era una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa, censurabile esclusivamente (e peraltro solo entro certi limiti) sotto il profilo del vizio di motivazione. Posto che nella specie gli episodi invocati come idonei a integrare ingiuria grave erano stati espressamente presi in esame e considerati dalla Corte distrettuale, il ricorso è stato quindi rigettato. |
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