Data: 04/09/2017 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Un "apposito conto corrente dedicato" in cui il notaio verserà le somme ricevute per il trasferimento della casa, quelle dovute a titolo di tributi oppure quelle affidategli e soggette a obbligo di annotazione.

È quanto previsto dalla legge sulla concorrenza (n. 124/2017), recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale (qui sotto allegata) che ha introdotto alcune novità intervenendo sulla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La normativa sancisce diversi principi volti a tutelare la sicurezza delle somme affidate al notaio, sia destinate al pagamento di tributi che per finalità di deposito. In particolare, la legge sulla concorrenza stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato una serie di somme.
In primis, quelle dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, nonché ogni altra somma affidatagli e soggetta a obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori.

Acquisto immobile: soldi al notaio fino alla trascrizione

Tuttavia, le intervenute modifiche vanno a toccare anche l'ambito delle vendite immobiliari, poiché nel conto corrente dedicato, il notaio dovrà anche versare l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate a estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà oppure di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito.
In sostanza, le somme affidate al notaio per la compravendita di un'abitazione resteranno depositate sull'apposito conto corrente fino al momento della trascrizione della vendita, ovverosia fino al definitivo passaggio di proprietà.
Tale meccanismo ha lo scopo di tutelare le parti della compravendita, posto che potrebbe ben verificarsi che il notaio scopra al momento della trascrizione dell'atto nei pubblici registri degli "ostacoli", ad esempio che l'abitazione è gravata da ipoteca nel frattempo iscritta oppure sia stato avviato un pignoramneto.
Invece, attraverso il deposito delle somme sul conto, che verranno conservate dal professionista, queste potranno essere facilmente recuperate se dovessero sorgere degli intoppi o degli imprevisti. Infatti, è previsto che, eseguite la registrazione e pubblicità dell'atto, il professionista provveda a svincolare gli importi depositati a favore dell'avente diritto solo dopo aver verificato l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultati.
Una previa verifica scatta anche laddove le parti abbiano previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo a seguito dell'avveramento di evento determinato o adempimento di determinata prestazione: in tal caso le somme saranno svincolate solo se al notaio venga fornita idonea prova.

Conto deposito notaio: le somme versate costituiscono patrimonio separato

Il conto deposito del notaio è dedicato appositamente a tali operazioni (e al pagamento delle tasse) e ciò significa, pertanto, che non si tratta del conto su cui confluiscono i guadagni personali o quelli dell'attività del notaio. La normativa, infatti, stabilisce che le somme sul conto "dedicato" costituiscono patrimonio separato.

Ciò significa che questo denaro è escluso dalla successione del notaio (ovverosia non si trasmette agli eredi in caso di morte), nonché dal suo regime patrimoniale della famiglia (ad esempio in caso di comunione dei beni con il coniuge). Ancora, i soldi saranno impignorabili a richiesta di chiunque, così come il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.

Al professionista è inoltre vietato lucrare sugli interessi maturati su tutte le somme depositate: questi saranno, invece, finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, con termini che verranno individuati da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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