Data: 05/09/2017 18:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con tre recenti sentenze (la numero 38224/2017, la numero 38225/2017 e la numero 38226/2017), la Corte di cassazione ha assunto una posizione netta sulla possibilit� di ricondurre le telefonate pubblicitarie e di promozione commerciale nella nozione di molestia penalmente rilevante: per i giudici, non si tratta di una condotta idonea a estrinsecare la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, in quanto mancherebbe l'intento di nuocere al destinatario delle telefonate sgradite in considerazione del fatto che gli unici fini perseguiti dalle chiamate, pur moleste, degli operatori di call center sono quelli di pubblicit� e promozione commerciale.

Telefonate commerciali non sono molestie: le critiche

Tali decisioni, tuttavia, hanno destato non poche polemiche tra i giuristi.

Tra le varie critiche, emerge soprattutto quella che rileva la discriminazione che i giudici avrebbero creato tra soggetti attivi del reato, salvando coloro che svolgono attivit� di pubblicit� o promozione commerciale, ovverosia attivit� che vengono in sostanza ritenute incompatibili con il biasimevole motivo, in quanto lecite e pertanto irriducibili a forme di biasimo.

Incomprensibilmente, infatti, la Corte di cassazione avrebbe affermato che il telemarketing non pu� essere ricondotto all'articolo 660 del codice penale in quanto manca il fine di nuocere al destinatario delle molestie, considerando che "la disposizione fa [�] riferimento al fine di �petulanza o biasimevole motivo�, che deve escludersi nel caso di specie, trattandosi di chiamate che, pur moleste, erano dettate da esigenze di pubblicit� e promozione commerciale".

La sfera giuridica degli individui, insomma, in tal modo sarebbe ingiustificatamente tutelata dalle aggressioni dei singoli ma non dalle aggressioni dei singoli fatte a scopo di marketing.

A sostegno di tale critica e a sottolineare la rilevanza dell'errore nel quale sarebbero incorsi i giudici nelle sentenze gemelle di inizio agosto, qualcuno ha addirittura prospettato l'ipotesi che, sottraendo dal campo di applicazione della contravvenzione di cui all'articolo 660 del codice penale le chiamate pubblicitarie, anche uno stalker potrebbe ad esempio utilizzare un simile strumento per infastidire la propria vittima.

Telemarketing: la necessit� di un intervento legislativo

Sotto alcuni profili, tali critiche sono effettivamente un po' estreme, ma ci� non toglie che il problema del telemarketing selvaggio sta assumendo una rilevanza che non pu� pi� essere sottovalutata e che pensare di ricondurre le modalit� con le quali esso si estrinseca quantomeno alla petulanza penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 660 del codice penale non � poi cos� assurdo.

In ogni caso, pi� che appellandosi all'ordinamento penale, il problema andrebbe risolto con una normativa che disciplini il settore in maniera specifica ed efficace.


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