Data: 05/09/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Se il pacco postale non � mai consegnato, il destinatario ha la possibilit� di agire in giudizio per chiedere i danni alle Poste.

Il Giudice di Pace di Vicenza, con la sentenza numero 368/2017 qui sotto allegata, ha infatti condannato queste ultime a farsi carico di un risarcimento di 1000 euro per mancato recapito, chiarendo che il contratto di trasporto � un contratto a favore di terzi, nel quale quindi si assiste a una sostituzione nella legittimazione ad agire per far valere i diritti che derivano dalla fonte negoziale.

La sostituzione del destinatario al mittente

Il giudice ha a tal proposito richiamato un orientamento gi� affermato "con tranquillante uniformit�" dalla giurisprudenza di legittimit�, in base al quale la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti che derivano da un tal genere di contratto si ha nel momento in cui le cose sono arrivate a destinazione o � scaduto il termine legale o convenzionale per il loro arrivo e il destinatario ne chiede la riconsegna.

Peraltro, se il vettore � convenuto in giudizio dal mittente ma d� la prova di aver ricevuto la richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, potr� validamente contestare la legittimazione ad agire dell'attore derivante dalla perdita della facolt� di disporre della merce stessa.

La richiesta di riconsegna

Il Giudice di Pace ha chiarito anche che per l'efficacia della richiesta di riconsegna da parte del destinatario non � necessaria alcuna forma particolare. Si tratta, infatti, di una dichiarazione negoziale recettizia a forma libera. Anzi: come chiarito dalla Cassazione con sentenza numero 1932/1969, la richiesta di riconsegna pu� ritenersi validamente effettuata anche mediante citazione per danni notificata al vettore.


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