Data: 06/09/2017 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Con sentenza del 5 settembre 2017 (qui sotto allegata), la Cedu ha definito il caso B. v. Romania, sancendo che la sorveglianza del datore di lavoro sulle e-mail e sulle chat dei dipendenti è conforme alla convenzione solo se rispetta limiti ben precisi.

La vicenda

La vicenda alla base della pronuncia della Corte europea dei diritti umani riguardava un lavoratore rumeno che era stato licenziato per aver utilizzato internet e la casella di posta lavorativa per fini personali durante l'orario di lavoro. Il dipendente, di fronte a tale provvedimento, aveva obiettato che il comportamento del suo datore di lavoro era in contrasto con il diritto alla privacy della corrispondenza, tutelato anche dall'articolo 8 della CEDU.

Dopo che i tribunali rumeni gli avevano dato torto, il lavoratore aveva interessato i giudici di Strasburgo una prima volta, ma con esito negativo: con sentenza del 12 gennaio 2016, la Corte aveva infatti ritenuto che l'accesso del datore di lavoro alla corrispondenza elettronica del suo dipendente, trasmessa attraverso l'account aziendale per finalità private e in violazione dei suoi obblighi, non fosse in contrasto con il diritto alla vita privata di cui all'articolo 8 della Cedu.

Mail dei lavoratori: freno sui controlli aziendali

La vicenda, tuttavia, non si è arrestata a tale pronuncia ma è giunta sino alla Grande Sezione della Corte, la quale, con la sentenza in commento, ha riformato la posizione assunta in primo grado, condannando la Romania.

Le Corti nazionali, infatti, non hanno assicurato un'adeguata protezione del diritto del lavoratore al rispetto della propria vita privata e della propria corrispondenza personale. Si tratta, per la Cedu, di una violazione dell'articolo 8, derivante dal mancato accertamento che la privacy fosse stata garantita sotto il profilo dell'informazione preventiva sui controlli, che per questi ultimi avrebbero potuto essere utilizzate modalità meno intrusive e che l'accesso alle e-mail del lavoratore fosse possibile a insaputa di questo.


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