Data: 08/09/2017 16:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Avv. Francesca Servadei - Il primo comma dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale � stato modificato dalla riforma Orlando, la quale all'articolo 77 prevede che gli imputati detenuti hanno l'obbligo di partecipare alle udienze dibattimentali a distanza laddove si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, nonch� ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 4 del codice di rito. 

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Udienze: la partecipazione a distanza del detenuto

In tal modo, risulta essere eliminata la previsione in virt� della quale la sussistenza di tale presupposto non era ritenuta sufficiente, essendoci la presenza, alternativamente di tre requisiti:

1) gravi ragioni di sicurezza od ordine pubblico;

2) complessit� del dibattimento;

3) applicazione sul detenuto delle misure ex art. 41 bis, comma 2 della Legge 354/75 e successive modifiche.

Alla luce di ci� si desume quindi che unico requisito per la partecipazione a distanza in fase dibattimentale si riduca ai soli delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, nonch� ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 4 del codice di procedura penale.

Con tale modifica la riforma non compromette la compressione dell'oralit�, del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa ed inoltre non pregiudica la facolt� del difensore di interloquire col proprio assistito nel luogo ove costui si trova ovvero viene concessa la possibilit� al difensore di assistere il detenuto-imputato anche mediante strumenti tecnici nel rispetto dei limiti costituzionali.

La ratio della riforma

La ratio del citato primo comma sta nel fatto che la partecipazione a distanza si rintraccia nella volont� di evitare che i detenuti, appartenenti ad un particolare regime, non vengano in contatto con eventuali affiliati. Inoltre ultima ratio di tale riforma sta nei costi che le traduzioni carcere-tribunale/tribunale-carcere hanno, incidendo sul sistema. Pertanto, la partecipazione a distanza risulta oramai essere la prassi ordinaria relativamente a procedimenti che riguardano la criminalit� organizzata a prescindere da qualsiasi altro requisito.

La videoconferenza del detenuto

Conseguentemente, vi � stata anche la modifica del secondo comma dell'articolo citato, il quale prevedeva anche d'ufficio la videoconferenza, che veniva comunicata almeno dieci giorni primi ai difensori delle parti. Tale previsione faceva s� che i requisiti previgenti risultassero essere vaghi e non sempre prevedibili, quando invece con il novellato primo comma si d� per scontato la previsione di una videoconferenza; inoltre � da aggiungere che la riforma non prevede l'emissione di alcun decreto che disponga la modalit� di partecipazione.

Particolare attenzione deve essere posta sul comma 1 quater con il quale il legislatore ha riconosciuto al giudice la possibilit� di disporre la partecipazione in videoconferenza a procedimenti diversi da quelli indicati nel primo comma, attraverso un decreto motivato. Questa previsione riprende quella indicata nell'articolo 2 del Decreto Legge 211/2011 convertito dalla Legge 9/2012.

Inoltre � da aggiungere che il comma 1-bis dell'articolo 146 disp. att. c.p.p. prevede l'obbligatoria partecipazione a quei soggetti nei quali � imputata una persona ammessa a programmi di protezione, comprendendo anche quelle di tipo urgenti ovvero provvisorie prescindendo dal fatto che detta persona sia o meno detenuta.

La deroga alla videoconferenza

� lecito osservare che il legislatore ha previsto nel comma 1-ter una deroga alla videoconferenza, riconoscendo al giudice di richiedere la fisica presenza in aula salvo che siano state applicate le misure dell'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Il successivo comma 4-bis sancisce che il giudice, ad istanza di parte, pu� prevedere la videoconferenza tra detenuto e difensore con il relativo onere dei costi di collegamento.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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