Data: 10/09/2017 19:30:00 - Autore: Giulia Nelli

di Giulia Nelli - Problemi legati all'organizzazione del soggiorno, del mezzo di trasporto o da altre cause in grado di incidere sensibilmente sullo stato psicofisico del viaggiatore integrano il danno da vacanza rovinata, annoverato tra i danni non patrimoniali, per il quale il consumatore ha diritto a richiedere – oltre al ristoro delle spese sostenute per far fronte ai disservizi – il risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento contrattuale o da servizi e prestazioni difformi da quanto promesso.

La chiave di volta rispetto all'ammissibilità delle richieste è richiamata, da ultima, nell'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, del 16 marzo 2017 n. 6830 che, ribadendo il dettato della sentenza della stessa Corte 14 luglio 2015 n. 14662, riconosce «il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime».

Danno da vacanza rovinata: cosa dice il Codice del Turismo

La legge di riferimento per la tutela del viaggiatore è il decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo).

Espresso riferimento al diritto di ristoro del danno subito si trova nell'articolo 42 del Codice del Turismo, rubricato "Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio", e nell'articolo 43 ("Mancato o inesatto adempimento") che prevede a carico di organizzatore e intermediario, secondo le rispettive responsabilità, il risarcimento del danno a seguito del non rispetto delle «obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico».

La normativa europea sul danno da vacanza rovinata

A livello europeo, la Direttiva (UE) 2015/2302 migliora la protezione giuridica dei consumatori che acquistano viaggi "all inclusive", soprattutto in considerazione dell'aumento esponenziale delle transazioni commerciali online che rende più incerta l'applicazione della precedente direttiva.

Se l'articolo 34 del Codice del Turismo, infatti, definisce come "pacchetto turistico" un acquisto che combini almeno due elementi tra viaggio, alloggio, servizi, la libertà di "personalizzare" il proprio viaggio autonomamente attraverso le piattaforme ha reso necessario una estensione dei diritti riconosciuti e l'introduzione di alcune disposizioni a tutela dei professionisti operanti nel settore del turismo.
Tra le maggiori novità in arrivo - a partire dal 1° luglio 2018, data in cui sarà cancellata la vecchia direttiva 90/134/CEE - ci sarà l'equiparazione dei pacchetti turistici comprati online a quelli acquistati secondo la procedura tradizionale anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno.

Gli elementi essenziali del danno da vacanza rovinata

In questo panorama di regole (comunitarie e nazionali) e sentenze, restano essenziali alcuni punti cardine da tenere in considerazione per richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Cosa integra il danno

La norma prevede la verifica della gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante per accertare la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime: in altre parole, è necessario bilanciare i fatti accertati con l'offesa sofferta.

Nel caso all'attenzione della Cassazione nell'ordinanza del marzo 2017, ad esempio, l'aggressione subita dal turista nel villaggio turistico, nell'ambito di una vacanza organizzata, è senza alcun dubbio in grado di pregiudicare il godimento della vacanza e, quindi, di integrare il danno da vacanza rovinata.

Altri elementi che possono essere portati a supporto della richiesta di risarcimento potrebbero essere, sulla base di un elenco non esaustivo:

- una mancata corrispondenza tra la descrizione della struttura ricettiva e la realtà (tra le tante, Cassazione, Sez. III civile, sentenza n.5189/2010);

- spostamenti inaspettati della partenza (Tribunale di Monza, IV Sez. civile, sentenza n.1617/2003);

- lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;

- l'indisponibilità dei servizi garantiti (Tribunale di Napoli, sezione IV, sentenza n.5443/2003);

- un overbooking che comporti il cambio della destinazione o della struttura alberghiera oppure del volo aereo.

A chi si chiede il risarcimento del danno

Il turista deve richiedere il ristoro dei danni morali conseguenti allo stress patito dalla vacanza rovinata all'organizzatore del viaggio, che può eventualmente rivalersi sui prestatori dei servizi da lui proposti al cliente.

Il foro di competenza è quello di residenza del consumatore mentre è il valore della controversia a determinare l'autorità cui adire: ci si rivolge al giudice di pace se la richiesta di risarcimento non supera i 5.000 euro mentre spetta al Tribunale ordinario decidere cause di valore superiore (articoli 7 e 9 C.p.c.) .

Il risarcimento è un diritto confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 12 marzo 2002, causa C-68/00) che si distingue dal rimborso delle somme spese per far fronte a impedimenti causati da una cattiva organizzazione.

I tempi di prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data di rientro dal viaggio, ai sensi dell'articolo 46 del Codice del Turismo.

Fanno eccezione gli inadempimenti inerenti i servizi di trasporto compresi nel pacchetto turistico, per i quali i tempi si comprimono su diciotto o dodici mesi secondo la regola di cui all'articolo 2951 del Codice civile.

Sempre meglio presentare tempestivamente il reclamo, anche durante il viaggio, per permettere all'organizzatore di porvi rimedio (articolo 49 del Codice del Turismo) o comunque nei dieci giorni dopo il rientro attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Questo termine non è perentorio rispetto alla decadenza del diritto ad essere risarciti (cfr. Cassazione, sentenza 297/2011).

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