Data: 11/09/2017 19:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - Il presupposto d'imposta ai fini dell'Irpef, dipende dal regime patrimoniale che regola i beni dei coniugi, in quanto, ai fini dell'applicazione del tributo, rileva la capacit� contributiva che la norma costituzionale pone a base del dovere tributario, quale dovere di solidariet�.

� necessaria una prima precisazione: la separazione dei beni dei coniugi non genera alcuna deroga ai principi d'imputazione del reddito, tanto per cui, non � ravvisabile alcuna soluzione di continuit� tra situazione ante e post matrimonio; in estrema sintesi, agli effetti dell'imputazione reddituale, la posizione di un coniuge in regime di separazione patrimoniale � identica a quella di un "single".

I riflessi tributari del regime di comunione legale

Diversamente, il regime di comunione legale, che regola sotto il profilo patrimoniale, i beni di famiglia, non avendo, i coniugi, optato altrimenti, determina riflessi tributari sia nel corso della vita matrimoniale, che nell'eventuale fase della separazione consensuale o giudiziale, o del divorzio, sempre che, tale comunione, non sia stato pronunciata dopo la separazione personale, in quanto ne deriverebbe, oltre alle conseguenze civili, anche fiscali.

In presenza di un regime di comunione legale, ai fini dell'Irpef, i redditi dei beni in essa inclusi sono imputati, nel corso della vita matrimoniale, a ciascuno dei coniugi per met� del loro ammontare netto.

Come sostenuto da autorevole dottrina, la particolare modalit� d'imputazione del presupposto dipende dal regime giuridico sostanziale che risulta dalla disciplina della comunione legale, e non dalla titolarit� formale del cespite produttivo di reddito che potrebbe anche essere differente.

Il sistema di imputazione, � stata introdotta, e mantenuta con la sistemazione nel testo unico delle imposte sui redditi, per effetto dell'adeguamento della normativa fiscale alla revisione del regime patrimoniale della famiglia.

L'organizzazione familiare unitariamente intesa, si connota, come mera organizzazione di beni e di rapporti interni tra coniugi, e non necessariamente come organizzazione di attivit�: solo rispetto a quest'ultima pu� realizzarsi l'imputazione della fattispecie d'imposta.

La posizione familiare del contribuente assume rilievo fiscale, a livello di deduzioni dal reddito e di detrazioni dall'imposta.

Appare a questo punto evidente che la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentano momenti di modifica dell'imputazione tributaria dei redditi dei coniugi, lo stesso, invece non potr� dirsi per la c.d. separazione di fatto dalla quale potranno dipendere modifiche al meccanismo d'imputazione dei redditi ma non, secondo la prevalente opinione, la cessazione del regime di comunione legale.

Riguardo all'assetto patrimoniale della famiglia, relativamente all'imposizione sui redditi, la normativa tributaria rimanda, pi� che in altri ambiti, alla disciplina civilistica, con notevoli difficolt� interpretative dovendo, in alcuni casi, recepire le fattispecie e i risultati dell'elaborazione civilistica, ereditandone per�, anche le incertezze collegate alle difficolt� di inquadramento degli istituti.

La disciplina in esame tende inoltre a curarsi poco della famiglia di fatto e sulle possibili crisi che dovesse insorgere, si pensi all'impossibilit� di dedurre un assegno di mantenimento da parte dell'ex convivente in quanto tale corresponsione non � stabilita da un provvedimento dell'autorit� giudiziaria.

La dottrina, infatti, si � occupata principalmente del regime tributario della famiglia nel corso della vita matrimoniale, non � in stato di crisi, affrontando il tema incentrato sul principio costituzionale di capacit� contributiva, che ha portato in un primo momento alla vicenda dell'abolizione del cumulo dei redditi tra coniugi, ovvero alla disgregazione della famiglia come unit� impositiva culminata con il noto giudizio d'incostituzionalit�.

L'evoluzione degli studi ha condotto poi a realizzare un regime pi� equo di tassazione delle famiglie numerose e monoreddito, sul modello francese del quotient familial o su quello statunitense dello splitting, ovvero tramite un rafforzamento del sistema gi� in essere delle deduzioni e detrazioni.

Avv. Giampaolo Morini

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