Data: 01/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 quale Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitā e paternitā si č voluto disciplinare, in maniera coerente ed uniforme, la materia dei congedi, riposi e permessi connessi alla paternitā/maternitā, allo scopo di fornire un concreto sostegno economico alle famiglie, nel pieno rispetto del dettato costituzionale (art. 31 Cost.). Al riguardo merita un posto di rilievo la novitā introdotta dall'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Un solo comma, ma dalla portata significativa, che ha inserito all'interno del citato testo unico sulla tutela e sostegno della maternitā e paternitā un nuovo articolo (art. 42 bis) che prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilitā volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio. La norma, in particolare, prevede la possibilitā per il dipendente pubblico, genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivitā lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte. LaPrevidenza.it, 22/09/2005 Articolo di Stefano Castiglione, Maggiore A.M. - Avvocato
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