Data: 02/10/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Infondata � l'eccezione di parte appellata in ordine alla mancata eccezione di prescrizione in quanto l'originario provvedimento impugnato verteva proprio sulla intempestivit� della domanda e, comunque, in primo grado, � stata riproposta l'eccezione di prescrizione per la conferma del provvedimento impugnato. Le argomentazioni svolte in appello ampliano i motivi gi� opposti, ma ha sempre fatto parte del "thema decidendum" la questione della prescrizione del diritto a pensione della ricorrente (Sez. Lav., sent. n. 5470 del 13-05-1993). Comunque, le diverse argomentazioni sono irrilevanti nel caso di specie avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di pensione che � stata avanzata nel 2002 e, quindi, ben oltre ogni termine di prescrizione di cui si dir�. La questione attiene agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993. Ai sensi dell'art. 136 cost. le sentenze della Corte costituzionale dichiarative della illegittimit� costituzionale di una norma fanno cessare l'efficacia della norma stessa del giorno successivo alla loro pubblicazione, con la precisazione contenuta nell'art. 30, comma 3, della l. n. 87/1953 che da quel giorno la norma non pu� pi� avere applicazione. LaPrevidenza.it, 23/09/2005
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