Data: 15/09/2017 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Nell'ambito dei licenziamenti collettivi, l'allontanamento dal posto di lavoro di una donna in stato di gravidanza pu� avvenire soltanto "in casi eccezionali" e laddove "non esista alcuna possibilit� plausibile di riassegnarle a un altro posto di lavoro adeguato". E' questa l'interpretazione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue, Eleanor Sharpston, chiamato a fornire, prima della decisione finale, le conclusioni relativamente alla causa C-103/16 che ha visto contrapposte una cittadina spagnola e il gruppo bancario Bankia.

La vicenda

La vicenda ha inizio con la procedura collettiva di riduzione del personale avviata dall'azienda spagnola che, tra i dipendenti licenziati, dopo l'accordo con i sindacati, aveva inserito anche una donna che all'epoca stava fruendo del congedo obbligatorio per maternit�. La dipendente aveva impugnato il recesso innanzi al tribunale del lavoro spagnolo e giunti in appello la corte aveva chiesto lumi alla Corte di giustizia europea sull'applicabilit� del divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti nel caso di un procedimento di licenziamento collettivo.

Avvocato Corte Ue: gestanti licenziabili soltanto in casi eccezionali

Nelle conclusioni, l'avvocato generale della Corte di Lussemburgo � partito innanzitutto dalla direttiva (92/85) che tutela le lavoratrici "nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternit�", non consentendone il licenziamento salvo la ricorrenza di "casi eccezionali" comunque non connessi alla gravidanza. D'altronde, prende atto la Sharpston, nell'ambito delle procedure di licenziamenti collettivi sussistono situazioni da considerarsi effettivamente eccezionali: tuttavia, non ogni licenziamento collettivo, ai sensi della direttiva sulla maternit�, si pu� considerare come un caso eccezionale.

Per cui, spetta al giudice nazionale verificare caso per caso quando il licenziamento collettivo presenta caratteri tali da derogare al divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti.

E quest'analisi, dovr� essere svolta tenendo conto anche del fatto che non deve esistere "alcuna possibilit� plausibile" di riassegnare la lavoratrice ad un altro posto di lavoro adeguato. Ci� significa, conclude l'avvocato Ue, che la lavoratrice pu� essere assegnata anche ad altra mansione, se il posto � vacante o si pu� renderlo tale (trasferendo magari un altro lavoratore e assegnando alla stessa il posto liberatosi).

La decisione finale, ora, spetter� ai giudici.


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