Data: 17/09/2017 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Stretta del Ministero dell'Interno quanto alle sanzioni per infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea.

Multe europee per violazioni al codice della strada: emanata la circolare

Una circolare del Viminale (qui sotto allegata), fornisce dettagli operativi quanto al sistema di scambio dati identificativi dei veicoli immatricolati nei paesi UE e guarda alla futura possibilit� di una riscossione coattiva delle multe comminate ai trasgressori all'interno dell'Unione.

Il Ministero sottolinea l'attenzione, da parte delle Istituzioni UE, quanto all'uniforme applicazione delle sanzioni commesse nel territorio dei Paesi membri poste le difficolt� che si sono riscontrate quando le violazioni vengono accertate da remoto e in uno Stato membro diverso da quello d'immatricolazione del veicolo.

Multe UE: arriva Cross Border, sistema di scambio informazioni

Pertanto, al fine di agevolare l'applicazione transfrontaliera di tali sanzioni, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi, � stata emanata la Direttiva 2011/82/UE e realizzato un sistema di scambio di informazioni, definito Cross Border, per alcune specifiche infrazioni, che consente allo Stato membro in cui � stata commessa l'infrazione di conoscere i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi UE.
In Italia, la menzionata direttiva � stata recepita con il d.lgs. 37/2014 ed � necessario precisare che le norme non si applicano a tutte le violazioni al codice della strada, bens� a un ristretto numero di comportamenti considerati particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale e definiti diversamente dalle legislazioni dei vari stati membri.
Si tratta delle infrazioni provocate da: eccesso di velocit�, mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco, passaggio al semaforo rosso, guida in stato d'ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti, circolazione su una corsia vietata, uso indebito di cellulare o altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Scambio di informazioni: i Punti di contatto nazionale

Per garantire il funzionamento del sistema a livello europeo sar� fondamentale l'operato dei Punti di contatto nazionale ossia l'autorit� che verr� designata da ciascun Stato membro per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli (in Italia, la Direzione Generale per la Motorizzazione).
Tramite l'uso del numero completo di targa, i Punti garantiranno reciprocamente la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli e degli intestatari contenuti nei propri archivi nazionali.
Sul portale dell'automobilista, infatti, � gi� stata resa disponibile un'applicazione informatica a cui le forze di polizia potranno accedere gratuitamente. Gli elementi identificativi andranno inseriti nell'apposito elenco sia da parte di chi interroga il sistema che dal Punto di contatto nazionale che fornisce la risposta.
Si tratter� di elementi facoltativi e obbligatori: per i primi (ad es. sesso, luogo di nascita, etc., non necessari per la validit� giuridica del verbale) nessuna obiezione potr� essere mossa al Punto di contatto dello Stato consultato qualora tali elementi non vengano forniti, mentre quelli obbligatori andranno sempre forniti purch� disponibili nel registro o archivio nazionale del Paese interpellato

La lettera d'informazione sull'infrazione

Gli Stati in cui saranno accertate le infrazioni, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/413, avranno l'obbligo di informare l'intestatario del veicolo o la persona che l'ha commessa quanto alle conseguenze giuridiche della stessa, procedura che in Italia non sostituir�, ma si abbiner�, a quella della notificazione a persona residente all'estero (art. 201, comma 1, C.d.S.)
La lettera d'informazione sull'infrazione, redatta nella lingua (o lingue ufficiali) dello Stato d'immatricolazione del veicolo con il quale � stata commessa la violazione, conterr� tutte le informazioni utili, in particolare: tipologia di violazione, luogo, data e ora della stessa, sanzione principale e accessoria e, ove opportuno, i dati del dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare il comportamento violativo delle norme.
La lettera, indirizzata e da notificare all'intestatario del veicolo, sar� inserita nel plico contenente verbale di accertamento e contestazione (anch'esso tradotto nella lingua, o lingue, ufficiali dello Stato d'immatricolazione del veicolo).
Nella lettera, il cui modello � allegato alla circolare, sar� presente anche un modulo di risposta con il quale l'intestatario del veicolo potr� confermare di aver commesso l'infrazione, disconoscerla illustrandone i motivi (ma non si tratta di ricorso al verbale) oppure indicare le generalit� e i dati della patente dell'effettivo conducente. In quest'ultimo caso, se gli elementi forniti siano sufficienti, lettera e verbale verranno inviati all'autore dell'infrazione con raccomandata internazionale.

La notifica del verbale all'estero

L'art. 201 C.d.S. stabilisce che la notifica per i residenti all'estero, entro 360 giorni dall'accertamento, dovr� essere effettuata, con le modalit� previste dal C.d.S. oppure a mezzo posta, dagli organi indicati dall'art. 12 C.d.S., dei messi comunali o del funzionario dell'amministrazione che abbia accertato la violazione.
Ancora, a mezzo del combinato disposto degli artt. 14 e 16 del Regolamento (CE) n. 1393/2007, ciascuno Stato membro ha facolt� di notificare o comunicare atti giudiziari ed extragiudiziali alle persone residenti in altro Stato membro direttamente a mezzo dei servizi postali con raccomanda a/r o mezzo equivalente.
Pertanto, si deve ritenere che il plico contenente la lettera d'informazione sull'infrazione e il verbale potr� essere notificato a mezzo Raccomandata internazionale a/r che fornisce prova dell'avvenuta consegna con data e firma del ricevente.

Riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni

Punto critico, stante il silenzio della Direttiva sull'argomento, rimane quello sulle modalit� di pagamento e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, soprattutto sulla fase di riscossione coattiva: ad oggi, infatti, le norme comunitarie e convenzionali non consentono di attivare efficaci strumenti per incassare tali somme all'estero qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento della sanzione.
Per il Ministero, tuttavia, la soluzione offerta in un prossimo futuro potrebbe essere quella fornita dal d.lgs. 37/2016, che attua la decisione-quadro n. 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
Tale decreto stabilisce che una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria a una persona fisica, che risiede o dimora, oppure, se persona giuridica, abbia la propria sede legale nel territorio di un Paese UE, o in esso disponga di beni o di un reddito, sia trasmessa all'Autorit� competente di tale Stato per darvi esecuzione.
Si tratterebbe di sanzioni pecuniarie che riguardano, non solo, quelle conseguenti ai provvedimenti penali di condanna, bens� varie altre in cui potrebbero rientrare le multe per violazione del codice della strada.
Il Viminale sarebbe gi� in contatto con il Ministero della Giustizia e con gli uffici giudiziari per semplificare la complessit� dell'iter procedimentale descritto, stante anche la dimensione quantitativa del provvedimento, e definire le modalit� di trattazione dei provvedimenti definitivi in attesa di ulteriori direttive.


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