Data: 19/09/2017 15:00:00 - Autore: Alessio Orsini

Avv. Alessio Orsini - Di estremo interesse l'ordinanza del tribunale di Rimini del 28 agosto 2017 in commento per i principi espressi a presidio degli interessi degli utenti bancari.

La vicenda

Difatti, nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, il correntista opponente eccepiva in comparsa conclusionale il vizio di forma del contratto di conto corrente poiché non sottoscritto dalla banca.

Il Giudice, recependo l'eccezione in questione, ha rilevato come la firma della banca debba essere apposta per accettazione e non "ai fini dell'autentica".

Nullità del contratto rilevabile d'ufficio

In continuità quindi con la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 36/2017 e Cass. n. 6559/2017), il Tribunale di Rimini ha stabilito che "l'eventuale produzione in giudizio del contratto, richiedente forma scritta ad substantiam, da parte del soggetto che non l'abbia sottoscritto, può, al più, far ritenere avvenuto il suo perfezionamento solo con effetti ex nunc".

Tale eccezione può inoltre essere sollevata d'ufficio e nel caso di specie ha comportato la rimessa in istruttoria del giudizio affinché il saldo di conto corrente venisse ricalcolato in base a due ipotesi di ricalcolo, ovvero, "rideterminazione di detto saldo mediante eliminazione di tutti gli interessi, oneri, commissioni (fino alla data della produzione del contratto di conto corrente, nel procedimento monitorio) o, in alternativa, mediante applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art 117 TUB(fino alla data di produzione del contratto predetto nel procedimento monitorio)".


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