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Data: 20/09/2017 15:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Ormai da diversi anni è iniziato nel nostro paese un percorso verso la totale diffusione della raccolta differenziata, ovverosia quella raccolta in cui "il flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico" (art. 183, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 152/2006). Così, i vari Comuni hanno adottato diversi sistemi per incentivare la gestione responsabile dei rifiuti da parte dei cittadini e, negli ultimi tempi, stanno anche incentivando i controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia e sanzionare chi non si adegua. Personalità della sanzioneCon riferimento alle sanzioni, occorre tuttavia fare un'importante precisazione: non è possibile fondarsi su presunzioni, ma l'unico soggetto che può essere sanzionato è l'effettivo responsabile della violazione. Del resto, l'articolo 3 della legge numero 689/1981, occupandosi di sanzioni amministrative, sancisce chiaramente che "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Stop alle presunzioniIn altre parole, ciò vuol dire che la "multa" per inesatta differenziazione dei rifiuti non può essere inviata al proprietario dell'appartamento dal quale proviene il sacchetto "incriminato" né all'eventuale diverso titolare della tassa sui rifiuti, ma a rispondere della sanzione è chi la ha materialmente commessa. A tal fine, come chiarito già da qualche tempo dal Giudice di Pace di Pozzuoli con sentenza del 29 settembre 2014, non è possibile legittimare delle sanzioni per omesso rispetto delle regole che disciplinano la raccolta differenziata se queste sono state determinate dall'utilizzo di un sistema di accertamento che "non assicura alcuna certezza sulla identificazione della persona che ha commesso la violazione ma solo delle presunzioni su cui non si può fondare alcuna colpevolezza". |
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