Data: 01/11/2005 - Autore: www.laprevidenza.it
Secondo quanto affermato di recente da Sezioni Unite (sent. 23 agosto 2004, n. 16556) - il fatto che il d.lgs. n. 80 del 1998 all'art. 2, comma 2 (riprodotto poi nell'art. 3 t.u. n. 151 del 2001) non prevede espressamente i rapporti dei dipendenti dell'Autorit� ricorrente tra quelli sottratti alla giurisdizione ordinaria (come i rapporti dei dipendenti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, della Commissione nazionale per la societ� e la borsa - Consob, nonch� dell' Autorit� per la tutela della concorrenza e del mercato - Antitrust ecc.) non � di per s� decisivo per fondare la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti in questione: il citato d.lgs. n. 80 del 1998 attuava la delega contenuta nella l. 15 marzo 1997, n. 59, concepita in epoca in cui l'Autorit� delle comunicazioni non era stata ancora istituita (la l. n. 249 � del 31 luglio 1997); che l'art. 1, comma 26 di quest'ultima legge disponendo testualmente che i ricorsi avverso i provvedimenti di detta Autorit� rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone chiaramente come norma speciale, oltre che derogatoria rispetto alla pi� generale opzione legislativa - sottesa alla riforma del pubblico impiego - a favore della giurisdizione ordinaria (conf. Cons. Stato, 20 giugno 2003, n. 3693); LaPrevidenza.it, 29/09/2005 Cassazione, sez. unite civili, ordinanza 23 giugno 2005, n� 13446
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