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Data: 01/11/2005 - Autore: www.laprevidenza.it Secondo quanto affermato di recente da Sezioni Unite (sent. 23 agosto 2004, n. 16556) - il fatto che il d.lgs. n. 80 del 1998 all'art. 2, comma 2 (riprodotto poi nell'art. 3 t.u. n. 151 del 2001) non prevede espressamente i rapporti dei dipendenti dell'Autorità ricorrente tra quelli sottratti alla giurisdizione ordinaria (come i rapporti dei dipendenti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, della Commissione nazionale per la società e la borsa - Consob, nonché dell' Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato - Antitrust ecc.) non è di per sé decisivo per fondare la giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti in questione: il citato d.lgs. n. 80 del 1998 attuava la delega contenuta nella l. 15 marzo 1997, n. 59, concepita in epoca in cui l'Autorità delle comunicazioni non era stata ancora istituita (la l. n. 249 è del 31 luglio 1997); che l'art. 1, comma 26 di quest'ultima legge disponendo testualmente che i ricorsi avverso i provvedimenti di detta Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone chiaramente come norma speciale, oltre che derogatoria rispetto alla più generale opzione legislativa - sottesa alla riforma del pubblico impiego - a favore della giurisdizione ordinaria (conf. Cons. Stato, 20 giugno 2003, n. 3693); LaPrevidenza.it, 29/09/2005 Cassazione, sez. unite civili, ordinanza 23 giugno 2005, n° 13446 |
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