Data: 18/09/2017 21:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il Notariato, con lo studio numero 4-2017/C qui sotto allegato, si � espresso sulla questione della trascrivibilit� del negozio di accertamento dell'usucapione stipulato dinanzi al notaio, tenendo conto delle novit� apportate nel nostro ordinamento dall'introduzione della previsione di cui al numero 12-bis dell'articolo 2643 del codice civile.

Tale norma, infatti, ammette la trascrizione nei registri immobiliari degli accordi di mediazione che accertano l'usucapione.

Dopo aver analizzato le differenze tra negozio e sentenza di accertamento, che giustificano una diversa disciplina relativa all'opponibilit� nei confronti dei terzi, gli autori dello studio hanno affermato la loro posizione di favore rispetto all'ammissibilit� di un negozio di accertamento dell'usucapione a prescindere dal procedimento di mediazione.

Trascrizione: come superare le remore degli uffici

Le argomentazioni che il notariato pone a sostegno di tale tesi sono molteplici, ma ad esse si affianca anche una presa d'atto: gli uffici dei registri immobiliari sono spesso restii a trascrivere atti per i quali la trascrizione non sia prevista espressamente.

Tale prassi, per�, pu� essere scongiurata riferendosi a un negozio diffusissimo del quale si ammette la trascrivibilit� nonostante questa non sia prevista dall'articolo 2643 del codice civile. Ci si riferisce al negozio con il quale si procede all'individuazione catastale degli immobili venduti su carta riconducibile al negozio di accertamento.

Trascrivibilit� del negozio di accertamento

Lo studio si occupa anche della questione della trascrivibilit� del negozio di accertamento tout court, abbracciando la tesi favorevole in ragione di "alcuni dati normativi (art. 2643 n. 13 c.c. e art. 2655 c.c.) particolarmente significativi".


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