Data: 19/09/2017 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La sospensione feriale non riguarda i termini per la redazione della sentenza, neanche a seguito della riduzione da 45 a 30 giorni del periodo annuale di ferie dei magistrati stabilita dal decreto legge numero 132/2014.

Le sezioni unite penali della Corte di cassazione non hanno dubbi in proposito e, con la sentenza numero 42361/2017, hanno fatto chiarezza sull'argomento.

L'impostazione della sentenza Giacomini

Del resto, gi� con la sentenza Giacomini, si era osservato che la disciplina sulla sospensione feriale del 1969 si riferiva ai termini previsti per gli atti di parte e non poteva essere intaccata da rivisitazioni derivanti da modifiche di sistemi normativi distinti e autonomi, come quelli che riguardano le ferie dei magistrati e l'ordinamento giudiziario. Per la Cassazione non vi sono "i presupposti per i quali tale impostazione di fondo � debba essere abbandonata, neppure alla luce del pi� recente intervento normativo".

Il precetto di rilievo, infatti, � rimasto immutato e i termini processuali che il legislatore del 1969 ha regolato erano da intendere e sono ancora oggi da intendere quelli che incombono alle parti, con le eccezioni che � la normativa stessa a prevedere. Sebbene l'applicazione agli atti processuali della parte pubblica sia determinata, nei fatti, da ragioni di simmetria procedimentale, essa non pu� ritenersi portatrice di un precetto di carattere generale.

Le ferie dei magistrati

Tra le varie argomentazioni a sostegno del principio di diritto affermato dalle sezioni unite merita di essere segnalata la riflessione sul rapporto tra l'abbreviazione oggettiva del periodo di riposo e l'effettivo godimento del diritto alle ferie dei magistrati, che ha trovato il suo punto di equilibrio, ricordano i giudici, nell'obbligo per gli organi di autogoverno delle magistrature e per l'organo direttivo dell'avvocatura dello Stato di adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle novit�.


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