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Data: 20/09/2017 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con ordinanza del 12 agosto 2017 (qui sotto allegata), a conclusione di un procedimento ex articolo 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Roma ha ordinato a un istituto di credito di rettificare una segnalazione a sconfinamento relativa al conto corrente di un suo cliente, mediante l'indicazione della sua "contestazione". Si tratta di una pronuncia interessante in quanto non si occupa, come di consueto, della segnalazione della sofferenza, ma di quella di sconfino, ritenendola ugualmente pregiudizievole e tale da richiedere l'annotazione della contestazione al ricorrere dei relativi presupposti. La vicendaAlla base dell'ordinanza, c'era la deduzione di illegittimità fatta da una società rispetto alla segnalazione di sconfinamento dei rapporti in essere con la banca convenuta, che sarebbe stata posta in essere senza l'evidenziazione della relativa contestazione. Di fronte a tale doglianza, il Tribunale ha sottolineato che, in realtà, la vicenda che emergeva dalla documentazione prodotta risultava ridimensionata rispetto a quella descritta in ricorso sotto diversi aspetti e che le segnalazioni rilevavano una situazione debitoria della società meno grave rispetto a quella effettivamente esistente. Tuttavia, ciò non toglie che l'omessa evidenziazione della "contestazione" con riferimento al rapporto per il quale è avvenuta la segnalazione di sconfinamento collide con la nozione di rapporto contestato di cui al paragrafo 9, sezione III, capitolo II della Circolare numero 139/1991 della Banca d'Italia. Di conseguenza, in tale misura, la stessa risulta illegittima e rende verosimile la fondatezza della domanda della società di accertamento in funzione di condanna al risarcimento. Allo stesso modo, il comportamento tenuto dagli istituti di credito con cui la ricorrente intrattiene dei rapporti bancari e la seria tensione finanziaria esistente nei loro rapporti rendono concreto e attuale il rischio che il protrarsi della mancata annotazione di contestazione arrechi alla società "un apporto causale ad una perniciosa perdita di merito creditizio, suscettibile di propagazione rapida quanto difficilmente contenibile". Tutte ragioni che non possono che portare all'accoglimento del ricorso. Si ringrazia l'Avv. Alessio Orsini per la cortese segnalazione |
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