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Data: 20/09/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini Avv. Giampaolo Morini - La riforma della riscossione tributi operata dal DL 30.09.2005 n. 203, conv. in L. 2.12.2005 n. 248 , che ha visto nascere la società Equitalia, non ha modificato competenza territoriale degli Uffici distrettuali, e lo stesso vale tutt'oggi. Fermo amministrativo: competenza territorialeOgni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal DPR n. 600 del 1973 art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi del DPR n. 600 del 1973 art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi del DPR n. 600 del 1973 art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004 art. 1) l'Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come il DPR n. 600 del 1973 art.24 dispone che "l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce". Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale. Natura del fermo amministrativoIl fermo amministrativo è considerato dalla giurisprudenza una misura puramente afflittiva, pertanto non è un atto dell'esecuzione in quanto incompatibile con il dettato dell'art. 491 cpc in base al quale l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Inoltre in base al DPR n. 602/1973 è l'art. 50, che abilita il Concessionario a procedere ad espropriazione forzata qualora la cartella di pagamento non venga impugnata nei 60 gg. infatti, il DL n. 69 del 2013, art. 52 c. 1 lett. m), convertito dalla L. n. 98 del 2013 , che ha modificato l'art. 86, comma 2, ha stabilito che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili de debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, stabilisce, al capoverso successivo, che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica... di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che io dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. La giurisdizioneData la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo, il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto il FA. Se il credito è di natura tributaria sarà competente la Commissione Tributaria territorialmente competente, o il Tribunale del Lavoro se si tratta di credito previdenziale, o del Giudice ordinario se il credito è ad esempio, derivante da spese processuali o sanzioni per violazione del codice della strada. L'azione, infatti, si traduce in un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo (Cass., SS.UU., n. 15354/2015). L'attuale assetto processuale è dovuto al legislatore del 2001 che ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. Il fermo di beni mobili registrati costituisce una misura puramente coercitiva soggetta alla giurisdizione ordinaria. La Cassazione a sezioni unite sul riparto della giurisdizioneLa Cass., SS.UU., n. 959/2017 ha precisato che: "Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1972, art. 86, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (ordinanza n. 14831 del 2008; analogamente, ordinanza n. 5575 del 2012). Nel caso di più ragioni eterogenee di credito, il giudice ordinario, ove sia stato adito, tratterrà la causa innanzi a sè in relazione ai crediti non tributari, rimettendo la causa davanti al giudice tributario per i crediti di natura tributaria (sentenza n. 15425 del 2014). Le SSUU del 2017 ricordano inoltre due ipotesi: a) l'ipotesi del fermo amministrativo previsto dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 del 1923, art. 69, comma 6, (la giurisdizione sulle controversie relative a tale ultima ipotesi di fermo amministrativo "spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacchè sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa": sentenze n. 25983 del 2010 e n. 555 del 2009); b) l'ipotesi dell'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, (la giurisdizione sulle controversie relative a tale iscrizione appartiene "alla giurisdizione del giudice tributario solo qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria, spettando altrimenti la giurisdizione al giudice ordinario": ordinanza n. 23 113 del 2015). Avv. Giampaolo Morini Corso Gribaldi, 7 55049 Viareggio (LU) giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it 0584361554 |
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