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Data: 21/09/2017 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche gli studi legali associati potranno avvalersi della compensazione dei debiti fiscali. La rettifica giunge da una circolare del Ministero della Giustizia dello scorso 1° settembre (qui sotto allegata) riguardante la procedura di compensazione dei debiti fiscali con crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato dalla quale erano state escluse le fatture intestate a studi professionali associati. Scelta che giunge a seguito delle numerose critiche, avanzate in particolare dal CNF, che aveva suscitato una precedente circolare (del 3 ottobre 2016): dalla facoltà di compensazione, infatti, erano stati esclusi in un primo momento gli studi professionali associati, circostanza che era apparsa discriminatoria e recante una disparità di trattamento con il professionista individuale. Compensazione debiti fiscali anche per avvocati associatiPer ovviare a tali criticità il Ministero ha pertanto avviato un'apposita interlocuzione interna, al termine della quale, come si legge nel provvedimento, si è giunti ad ammettere esplicitamente alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria. A sostegno di tale interpretazione giungono diversi elementi ad esempio l'evidenza della legge, poichè nel menzionato comma 788 dell'art. 1, legge 208/2015 non viene fatta alcuna specificazione soggettiva sulla titolarità del credito, limitandosi la norma primaria a parlare di soggetti che vantano crediti. Va tuttavia effettuata un'operazione ermeneutica che valorizzi il richiamo, contenuto della norma, alla connotazione del credito oggetto di possibile compensazione, per l'appunto riferito a spese, diritti e onorari di avvocati sorti sulle sepse di giustizia ex artt. 82 e s.s. T.U. 115/2012. Sotto il profilo soggettivo, pertanto, la norma ha come destinatari gli avvocati-difensori di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati, vale a dire l'avvocato che esercita individualmente la professione e l'avvocato che la esercita in forma associata o societaria. Entrambi i soggetti, infatti, sono chiamati a esercitare la difesa personalmente e per il Ministero non può ammettersi una disparità di trattamento tra i due. L'opzione di compensazione, quindi, potrà essere esercitata anche per le fatture intestate a studi associati. |
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