Data: 20/09/2017 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il giudice non può tagliare l'importo dell'assegno divorzile senza prima aver valutato se sia necessario oppure superfluo, alla luce delle prove raccolte, accertare i redditi dell'ex marito tramite intervento della polizia tributaria.

La vicenda

Lo ha disposto la Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21359/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una donna il cui assegno divorzile era stato determinato, a suo favore, nella misura di 500 euro in prime cure, poi ridotto a 250 euro in appello dopo una valutazione dei redditi dell'ex marito.

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898/1970 in quanto, secondo consolidata interpretazione della norma, al giudice sarebbe precluso respingere o accogliere parzialmente la domanda di assegno divorzile, per carente dimostrazione della consistenza economica e patrimoniale, nel caso siano state omesse indagini e verifiche fiscali.
Nel caso di specie, in particolare, la ricorrente aveva specificamente contestato che l'ex marito svolgeva un'attività imprenditoriale non dichiarata fiscalmente e pubblicizzata anche con uno specifico biglietto da visita e riscontrabile nei suoi movimenti bancari.
Il giudice d'appello, invece, ha ritenuto non acquisita la prova certa sul punto e ha determinato il reddito dell'ex marito sulla base della sola sommaria e parziale documentazione prodotta in giudizio, senza considerare che le circostanze dedotte dalla moglie non potevano essere provate senza attingere a informazioni inaccessibili a una parte privata.
Pertanto, secondo la ricorrente, il giudice a quo avrebbe dovuto disporre le opportune verifiche e le indagini di polizia tributaria prima di ricavare, in contrasto con la prima pronuncia, un reddito effettivo inferiore e tale da legittimare la riduzione dell'assegno.

Presupposti assegno di divorzio: accertamento attraverso la polizia tributaria se i dati istruttori non sono sufficienti

Una doglianza che, per la Cassazione, appare fondata. In tema di divorzio, precisano gli Ermellini, laddove il giudice di merito ritenga raggiunta aliunde la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria.
Infatti, l'esercizio del potere officioso di disporre indagini, tramite l'autorità tributaria, sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, rientra nella discrezionalità del magistrato e non si tratta di un adempimento imposto dall'istanza di parte.
Tuttavia, questo esercizio di potere deve essere correlabile, anche per implicito, a una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Nel caso di specie, tuttavia, tale valutazione non è stata compiuta dalla Corte di appello.
Pertanto, va annullata la sentenza impugnata con rinvio affinchè la Corte d'Appello esprima una rinnovata valutazione sul punto, verificando se, alla luce degli elementi acquisiti, siano necessarie o superflue ulteriori indagini, anche tramite la polizia tributaria.


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