Data: 23/09/2017 19:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Avv. Giampaolo Morini - L'art. 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, rubricato "termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali", stabilisce che i contributi "dovuti agli enti pubblici previdenziali" sono iscritti, a pena di decadenza: entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento per i contributi non versati; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente. Per quanto riguarda i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento � divenuto definitivo.

Termini di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99: non si applicano a Cassa Forense

Dalla lettura dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/99, la norma, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre la Cassa Forense, trasformata in fondazione, � un ente di diritto privato.

Secondo la giurisprudenza di merito la norma non � applicabile alla Cassa Forense. Il Tribunale di Milano, tra gli altri, con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 2345, ha affermato che l'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra CNF (la Cassa Forense, n.d.r.) che � invece un ente di diritto privato (rif. Trib. Genova 25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013).

La natura di ente privato di Cassa Forense

Secondo il Tribunale, la natura di ente di diritto privato della Cassa Forense non pu� essere messa in dubbio, e allo stesso tempo, � innegabile la natura pubblica dell'attivit� svolta dall'ente.

L'art. 25 in questione individua i destinatari della specifica disciplina negli "enti pubblici previdenziali", e non si pu� prescindere dalla valutazione circa la natura privata o pubblica dell'ente; la tipologia di personalit� giuridica attribuita dall'ordinamento assume rilevanza marginale, dovendosi dare maggior risalto alla finalit� sostanzialmente pubblica dell'attivit� espletata dall'ente[1].

La Cassa Forense, � stata privatizzata con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed il legislatore �, inoltre, intervenuto con la riforma della riscossione tramite i ruoli esattoriali, nel 1999 con l'evidente volont�, usando nella rubrica degli articoli i termini "enti pubblici previdenziali", di equiparare la cassa forense, nella sostanza, ad un ente pubblico, ovviamente quanto alla sua funzione.

I termini per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti contributivi, alla luce dell'art. 12 del regolamento delle sanzioni della Cassa Forense, la riscossione a ruolo dei contributi non versati, oltre interessi e sanzioni, devono avvenire previo accertamento da parte dell'Ente; la Cassa rispetta, dunque, i termini previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, pur non essendovi tenuta poich� di fatto, iscrive a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'accertamento definitivo e, per l'effetto, il termine previsto dall'art. 25 del D.lgs. 46/1999 risulta in tal modo rispettato.

La Corte di Cassazione ha affermato: nulla impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che per� ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimit� dell'iscrizione a ruolo[2]. Ovviamente, laddove si ritenga che la decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 rivesta natura esclusivamente procedimentale, essa non incider� sul merito della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.

Il profilo processuale

Sotto il profilo processuale, occorrer� verificare il tipo di difesa che la parte ricorrente intender� impostare. Se la parte ricorrente si limiter� ad eccepire la decadenza senza alcuna censura sul merito della pretesa, non residuer� alternativa al giudice, in difetto di una specifica domanda riconvenzionale da parte dell'ente previdenziale convenuto, se non quella di dichiarare l'inefficacia della cartella e dell'iscrizione a ruolo.

Qualora, invece, la parte ricorrente domandi anche l'accertamento dell'insussistenza del credito dell'ente previdenziale, il giudice, pur rilevando l'inefficacia della cartella o dell'avviso, potr� sindacare la fondatezza della pretesa fatta valere con il procedimento di riscossione esattoriale.

Quanto alla decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, � intervenuto di recente il legislatore con il d.l. n. 78/10, prevedendo, con l'art. 38 del suddetto decreto che "le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1� gennaio 2004, dall'Ente creditore".

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi, 7

55049 Viareggio (LU)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


[1] Corte di Appello di Catanzaro n. 210/2013; Trib. Roma, n. 4011/2015; Trib. Milano, n. 3054/2015; Trib. Nola, n. 2617/2015, Trib. di Napoli, n. 5484/2015, n. 6857/2014; Trib. di Termini Imerese del 14.04.2014

[2] Cass 14149/12


Tutte le notizie