Data: 22/09/2017 20:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il giudice, nel procedere alla personalizzazione del danno non patrimoniale, non pu� apprezzare delle circostanze che sono individuate genericamente e sono solo asseritamente personalizzanti, senza valutarle in maniera analitica n� valorizzare i loro profili di concreta riferibilit� e inerenza all'esperienza di vita effettiva del danneggiato.

Cassazione: inammissibile la duplicazione risarcitoria

Per la Corte di cassazione, infatti, se si procede a una personalizzazione del danno non patrimoniale richiamando voci che potrebbero riferirsi astrattamente a qualsiasi soggetto che fosse incorso ordinariamente nelle medesime conseguenze lesive, si porrebbe in essere una duplicazione risarcitoria, inammissibile.

Tale conclusione emerge dalla sentenza numero 21939/2017 qui sotto allegata, con la quale i giudici hanno accolto il ricorso di una Compagnia di assicurazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva aumentato il risarcimento del danno subito da un uomo a seguito di un incidente d'auto ricorrendo al meccanismo della personalizzazione ma facendo riferimento generico a una serie di circostanze che tutti astrattamente potrebbero subire dopo un incidente, senza tuttavia motivare pi� nel dettaglio la sua decisione.

Danno non patrimoniale: le circostanze concrete vanno valorizzate

Per la Cassazione, infatti, il giudice che ricorre al meccanismo della personalizzazione deve valorizzare "dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale" le circostanze di fatto specifiche e peculiari che "valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' gi� previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari".

In difetto di tale approfondimento, come nel caso di specie, il giudice non pu� che tornare sulla propria posizione.


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