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Data: 22/10/2017 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti Avv. Daniele Paolanti - Presso la Questura operano diversi uffici, ciascuno dei quali è preposto all'assolvimento di determinate funzioni di Polizia (per approfondimenti, leggi: "Polizia di Stato: gli uffici della Questura". In questa sede ci occuperemo in via esclusiva delle competenze di un singolo ufficio, ovvero quello preposto alla gestione dell'immigrazione, individuandone le singole funzioni. Particolare cura sarà riservata al permesso di soggiorno ed al suo rilascio, stante la sua natura giuridica ed amministrativa che coinvolge gli interessi di studiosi del diritto statale e sovranazionale. Il permesso di soggiornoL'ufficio immigrazione è ordinariamente preposto alla valutazione nonché al rilascio di un particolare permesso che consente ai cittadini stranieri di poter soggiornare sul territorio nazionale, ovvero il permesso di soggiorno. Dapprima è necessario operare una distinzione preliminare, ovvero tra il soggiorno dei cittadini dell'unione e quelli provenienti da Paesi extra UE. I primi, laddove intendano soggiornare per un periodo inferiore ai tre mesi nel territorio dello Stato (lo stesso vale per gli altri Paesi UE) non sono sottoposti all'obbligo della carta di soggiorno ma, quando siano decorsi tre mesi dall'ingresso, è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Invece per tutti i soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità. Con l'espressione permesso di soggiorno si intende, per sommi capi, quella particolare formalità che l'art. 5 del Testo Unico dell'Immigrazione descrive come quel permesso che "deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze". Modalità di rilascio del permesso di soggiornoAi fini del rilascio del permesso de quo dobbiamo attenerci pedissequamente al dettato normativo ed, in species, a quanto previsto dall'art. 2 ter del Testo Unico sull'Immigrazione. Il legislatore, infatti, dopo aver imposto che lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sia sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, dispone che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo viene fissato, ex lege, fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro (somma determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, la quale stabilisce altresì le modalità del versamento). Sempre per espressa previsione normativa non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. Giova precisare in questa sede che, al momento dell'ingresso, i cittadini stranieri maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l'accordo di integrazione al momento della richiesta del permesso. Il vistoIl visto viene rilasciato dalle ambasciate o dai consolati del Paese di residenza del cittadino straniero. Il visto può essere di diversi tipi. Prima tipologia alla quale è doveroso far cenno è il visto per ricongiungimento familiare, il quale viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto, che ha una durata di un anno dal suo rilascio. Ulteriore tipologia è il visto per motivi di lavoro subordinato il quale può essere concesso dallo sportello unico per l'Immigrazione (Sui) come attestazione di nulla osta al lavoro. Infatti laddove intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario il datore di lavoro è tenuto ad esibire richiesta nominativa di nulla osta al lavoro presso il Sui competente per la provincia nella quale poi si svolgerà la suesposta attività. Da ultimo si cenna al visto per lo svolgimento di lavoro autonomo il quale può essere rilasciato laddove si intenda svolgere attività lavorativa non subordinata o comunque di carattere industriale (fermo restando il rispetto degli obblighi che la legge nazionale impone sui cittadini). Per approfondimenti vai alla guida sul Permesso di soggiorno |
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