Data: 17/02/2022 06:00:00 - Autore: Luisa Camboni

Cos'� il bullismo

[Torna su]

Il bullismo si sostanzia in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte � bullo � nei confronti del soggetto debole � vittima � in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, al fine di isolarlo e recargli disagio.

Tale fenomeno scaturisce dalla scarsa tolleranza per la diversit�, da intendersi come appartenenza etnica, scelte di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale e altro ancora. Il bullismo, che riguarda il mondo giovanile, si realizza negli ambienti tipici e deputati al ritrovo dei bambini e degli adolescenti, come la scuola, le palestre, i luoghi in cui si pratica attivit� sportiva, i parchi gioco, ecc.

La giovane et� della vittima e del carnefice e l'ambiente in cui si manifesta la condotta bullizzante sono infatti elementi caratterizzanti, che distinguono il bullismo, ad esempio, dal mobbing, che si realizza sul posto di lavoro.

Caratteristiche del bullismo

Alla luce di quanto detto, possiamo ricavare le caratteristiche fondamentali del bullismo:
  • disparit� di forza fisica e di potere tra bullo e bullizzato, tanto che la vittima non riesce a impedire o comunque a non subire le aggressioni;
  • intenzionalit� della condotta bullizzante. Il bullo agisce infatti con l'intenzione di umiliare, offendere, isolare e danneggiare la vittima;
  • ripetitivit� della condotta, in quanto non si tratta di episodi singoli e isolati, le condotte sono infatti commesse in modo reiterato nel tempo;
  • isolamento ed emarginazione della vittima che sono poi gli obiettivi del bullo, condizione che impedisce alla vittima di chiedere aiuto e di raccontare quanto gli accade, anche a causa dell'indebolimento psicologico che si verifica a causa delle continue umiliazioni.

Come si manifesta il bullismo

Dal punto di vista delle modalit� in cui si pu� manifestare la condotta bullizzante e della ratio che spinge il soggetto agente a bullizzare la vittima si possono avere le seguenti tipologie di bullismo:

Bullismo fisico

Il bullismo fisico � la forma pi� visibile che si manifesta tra i maschi gi� nella scuola primaria. I suoi "segni" possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti. In questo caso un intervento tempestivo pu� limitare i danni alla vittima. Tale forma di bullismo pu� essere suddivisa in tre sottocategorie:
  • atti di aggressione consistenti, per esempio, in calci, pugni, schiaffi�;
  • danneggiamento della propriet� altrui: si pensi ad esempio al distruggere lo zaino del compagno, bruciare i suoi libri, ecc.
  • furto o rapina: per esempio il bullo blocca la vittima e gli sottrae il denaro per la merenda.

Bullismo verbale

Il bullismo verbale consiste nell'uso di minacce, provocazioni e insulti con l'obiettivo di umiliare la vittima. Questa forma di bullismo si manifesta maggiormente nella scuola media in quanto richiede l'uso di mezzi verbali pi� avanzati.

Bullismo discriminatorio

Il bullismo discriminatorio � quello che si fonda sulla non accettazione della diversit� altrui. Diversit� che pu� riguardare la fede religiosa, la razza, la provenienza sociale, l'orientamento sessuale, ecc...

Bullismo relazionale (femminile)

Il bullismo femminile � quello che, pi� correttamente, andrebbe denominato bullismo relazionale. Il suo fine � quello di allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei mediante l'uso di modalit� diffamatorie con l'obiettivo di distruggere i rapporti amicali.

Il bullismo sessuale

In questo caso le condotte aggressive riguardano la sferra sessuale della vittima e possono estrinsecarsi con aggressioni verbali volgari fino a sfociare in vere e proprio moleste.

Cyberbullismo

Il cyberbullismo, infine, � l'attacco ripetuto nei confronti della vittima, realizzato attraverso strumenti tecnologici, primi tra tutti i social network, ove i soggetti pi� deboli vengono presi di mira virtualmente e colpiti pubblicamente.

Per approfondimenti vai alla guida Il Cyberbullismo

Soggetti coinvolti: il bullo e la vittima

I protagonisti principali del fenomeno del bullismo sono due:

  • il bullo, che � il soggetto forte, che commette le violenze e tutti gli atti tipici del fenomeno in analisi;
  • la vittima, che � il soggetto debole, che subisce i comportamenti del bullo senza riuscire a difendersi.

Attorno a queste due figure si muovono spesso altri soggetti:

  • l'esterno, colui che rimane indifferente agli avvenimenti sino al punto di ignorare quanto lo circonda;
  • il difensore, colui che difende la vittima al fine di far cessare i comportamenti aggressivi;
  • il sostenitore, colui che incoraggia il bullo e mortifica la vittima oppure colui che assiste passivamente alla scena;
  • l'aiutante o assistente, � colui che blocca la vittima fisicamente ponendola a disposizione del bullo.

Quali sono le tutele normative contro il bullismo?

Nel nostro ordinamento giuridico ancora oggi non esiste nessuna legge generale che regola e sanziona in maniera organica le fattispecie di bullismo. Tuttavia una legge anti-bulli, con scopi sia preventivi che repressivi, ha avuto il via libera dalla Camera dei deputati a gennaio 2020 e da giugno 2020 si trova all'esame delle Commissioni Competenti in Senato (leggi Legge sul bullismo: cosa prevede).

Un importante testo di legge che si affianca al primo provvedimento specifico sul tema, ovverosia la legge 71/2017 sul cyberbullismo.

Va comunque detto che, pur in assenza ad oggi di una legge specifica sul bullismo, le modalit� con cui tale fenomeno si sviluppa interessano diversi rami del diritto:

  • diritto penale: perch�, come vedremo, gli episodi possono integrare fattispecie di reato;
  • diritto civile: perch� il bullo pu� danneggiare cose o persone ed essere tenuto al risarcimento;
  • diritto minorile.

Tutele penali contro il bullismo

Il bullismo pu� determinare delle conseguenze molto pesanti per la vittima, incidendo sulla sua psicologia e determinando traumi difficili da superare e, in alcuni casi, l'insorgere di uno stato depressivo. Nelle ipotesi pi� gravi di bullismo, il compimento di un atto di tal genere da parte del bullo pu� determinare il configurarsi di una fattispecie di reato.

Reati contro la persona

Il bullismo, in particolare, pu� estrinsecarsi in uno dei seguenti reati contro la persona:

  • istigazione al suicidio (art. 580 c.p.);
  • percosse (art. 581 c.p.);
  • lesioni (art. 582 c.p.);
  • rissa (art. 588 c.p.);
  • diffamazione (art. 595 c.p.);
  • violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);
  • minaccia (art. 612 c.p.);
  • stalking (art. 612 bis c.p.);
  • interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.);

Reati contro il patrimonio

Dal bullismo, poi, pu� derivare anche il compimento di reati contro il patrimonio, ovverosia:

  • furto (art. 624 c.p.);
  • rapina (art. 628 c.p.)
  • estorsione (art. 629 c.p.);
  • danneggiamento (art. 635 c.p.);

Altre ipotesi di reato

Infine, ulteriori fattispecie di reato che possono essere integrate dal compimento di atti di bullismo sono:

  • sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
  • frode informatica (art. 640 ter c.p.);
  • molestia e disturbo alle persone (art. 660 c.p).

Imputabilit� del minore e scopo rieducativo del percorso

Poich� il bullismo � un fenomeno che, come abbiamo visto, riguarda i minori, occorre tenere conto di due aspetti molto importanti sulla punibilit� del bollo. Prima di tutto ricordiamo che per l'art. 97 del codice penale il minore che non ha ancora compiuto i 14 anni non � mai imputabile di un reato. Diversamente, nel momento in cui ha commesso il reato aveva gi� compiuto i 14 anni ma non aveva ancora 18 anni, � imputabile anche se, proprio in ragione dell'et�, � prevista in suo favore una diminuzione di pena.
Occorre comunque ricordare che il processo penale minorile, proprio perch� prende decisioni relative a soggetti che si trovano ancora in una fase di formazione, applica la sanzione penale come extrema ratio, preferendo di gran lunga trovare soluzioni alternative per il recupero e la rieducazione del bullo, attraverso misure come il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e l'istituto della messa alla prova.

Tutele civili contro il bullismo

Le condotte del bullo possono anche dare vita a conseguenze di tipo civilistico, anche se, a causa della minore et� dei soggetti bullizzanti, spesso sono i soggetti che ricoprono ruoli di responsabilit� nei loro confronti a dover rispondere nei confronti della vittima o di chi, agisce per conto della stessa.
Ragione per la quale, quando si parla di azioni risarcitorie per i danni fisici, morali e materiali conseguenti a condotte bullizzanti entrano in gioco due importanti norme del codice civile: l'art. 2047 c.c. e l'art 2048 c.c. Vediamo per quale ragione.
L'art. 2047 c.c. dedicato al danno cagionato dall'incapace, dispone che sono tenuti a riparare coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, a meno che non dimostrino di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. La nroma si riferisce ai genitori, am anche agli insegnanti.
Il successivo art. 2048 c.c., che disciplina la responsabilit� dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte dispone la responsabilit� di questi soggetti per i danni che vengono causati dalle persone soggette alla loro tutela e che abitano con loro, ma anche precettori e dei maestri d'arte quando i loro allievi o apprendisti commettono un illecito proprio nel tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza. Questi soggetti possono evitare ogni responsabilit� solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto.
La Corte di Cassazione, al riguardo, con l'ordinanza n. 22541/2019 ha avuto modo di chiarire che: "la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c., di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore coincide, normalmente, con la dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'et� e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine, non essendo necessario che il genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, pena la coincidenza dell'obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza, ma che per l'educazione impartita, per l'et� del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per s� e per i terzi, � del tutto irrilevante che il fatto illecito si sia svolto lontano da casa, giacch� l'obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonomo rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l'educazione impartita sia consona ed idonea al carattere ed alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia "tratto profitto", ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente."

Combattere il fenomeno sociale del bullismo

Un ruolo fondamentale nella lotta al fenomeno del bullismo lo svolgono prima di tutto la famiglia, che pone le basi affettive della socializzazione, e, poi, la scuola, che ha il compito importante di formare il minore inserendolo nella societ� come attore e non come soggetto passivo.
La scuola e la famiglia sono infatti i soggetti pi� importanti al fine di individuare e prevenire il fenomeno, anche se spesso e volentieri sono gli ultimi soggetti a rendersi conto della gravit� effettiva degli episodi di cui sono testimoni diretti o indiretti.

Ricordiamo che la scuola, avendo come obiettivo fondamentale quello dello sviluppo della personalit� dei giovani, deve insegnare e far capire che, per una civile convivenza nel pieno rispetto della libert� di ciascuno all'interno di una societ�, occorre rispettare delle regole e che l'inosservanza delle regole determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Insegnamenti che naturalmente devono essere condivisi e portati avanti anche in ambito famigliare.

La lotta al bullismo, quindi, va condotta mediante un'adeguata opera di formazione e sensibilizzazione rivolta agli insegnanti e alle famiglie, affinch� gli stessi si facciano effettivi promotori di una sana e civile convivenza tra i ragazzi, insegnando ad accettare le debolezze degli altri e, soprattutto, le diversit�, che vanno valorizzate e non temute.

Bullismo a scuola

Spesso la scuola trascura di portare o, meglio, denunciare all'autorit� di polizia o giudiziaria gli episodi di bullismo che si verificano e che sono perseguibili d'ufficio.

Perch� la scuola non si attiva?

La risposta � molto semplice: la scuola tende a considerare il fenomeno del bullismo totalmente estraneo al diritto, facendolo rientrare nella funzione educativa che incombe sul personale scolastico.

Qual � il ruolo degli insegnanti nella prevenzione del bullismo?

Proprio nella scuola, dunque, che dovrebbe rappresentare dopo la famiglia uno spazio protetto, di formazione e crescita, di relazioni sociali e apprendimento, il fenomeno � sempre pi� diffuso. Non solo tra i ragazzi pi� grandi, ma anche nella scuola primaria.

Spesso il personale scolastico ha difficolt� a riconoscere gli atti di bullismo che si verificano all'interno delle classi, perch� il fenomeno si verifica "silenziosamente" e in maniera cos� subdola che risulta difficile accorgersi di quanto stia accadendo. E a fatti accaduti spesso gli insegnanti si giustificano in questo modo: "Non ci siamo accorti di nulla! Nessun segnale � pervenuto alla nostra attenzione! Era tutto "normale!".

Mentre i bulli giustificano le loro condotte dicendo che si trattava di uno scherzo, di un gioco�

Ma si chiede al lettore studente, genitore, insegnante: � uno scherzo deridere, picchiare, sentirsi forti con una persona pi� debole? No, in questo modo si offende solamente la dignit� della persona.

Per cui, proprio la scuola, insieme alla famiglia, � chiamata a svolgere un ruolo importante, attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione, incoraggiando gli studenti a denunciare gli episodi di bullismo e garantendo un pronto intervento di fronte al fenomeno.

Per approfondimenti in materia leggi anche:

- Bullismo: le tutele legali in Italia

- Cyberbullismo � legge: cartellino giallo a chi offende online


Tutte le notizie